ANAC chiarisce, con il Comunicato del Presidente del 16 novembre 2022, quali siano le esenzioni nell’utilizzo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici.
L’obbligo di utilizzo, infatti, in vigore dal 9 novembre scorso, vede delle esclusioni, per quanto transitorie.
Più in particolare viene precisato che le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, le SOA e le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici possono continuare a svolgere le verifiche, in via transitoria, con le modalità tradizionali previste dall’articolo 40 comma 1 del DPR n. 445/2000.
Questo perchè la versione entrata in vigore il 9 novembre è solo una prima, mentre si attende un successivo provvedimento con cui ANAC procederà a disciplinare le modalità di accesso al fascicolo:
- da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione, mediante servizi di interoperabilità;
- delle SOA, per la verifica in capo agli operatori economici che abbiano sottoscritto un contratto di attestazione;
- delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici;
- degli operatori economici, con riferimento ai propri dati.
Il Comunicato del Presidente ANAC, quindi, ricorda le modalità transitorie di svolgimento delle verifiche sul possesso dei requisiti premettendo come “nelle more di tali implementazioni, la verifica dei requisiti da parte delle stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, delle SOA e delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici saranno svolte con le modalità attualmente vigenti”.
In particolare viene indicato come “Ai sensi degli articoli 40 e 43, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000, le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. Pertanto, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore dovranno continuare a verificare la veridicità e sostanza delle dichiarazioni sostitutive presentate con le modalità suindicate.
Al momento, il sistema consente l’utilizzo del FVOE soltanto previa acquisizione del CIG. Pertanto, in relazione agli istituti per i quali non è richiesta l’acquisizione del CIG quali, ad esempio, gli elenchi di operatori economici, la verifica sul possesso dei requisiti è svolta con le modalità attualmente vigenti. Nel caso in cui le piattaforme telematiche di negoziazione utilizzate dalle stazioni appaltanti siano già interoperabili con le banche dati degli enti certificatori, la verifica del possesso dei requisiti in capo agli operatori economici sarà effettuata direttamente mediante utilizzo delle funzionalità rese disponibili dalla piattaforma. In caso contrario, le verifiche saranno svolte con le modalità indicate al precedente capoverso.”.
Il Comunicato del Presidente, infine conclude ribadendo come “in via transitoria, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici.”.