I Giudici tributari si pronunciano sulla legittimità della contribuzione consortile relativa agli specchi d’acqua lacustri

Un’interessante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Latina (la n. 976/06/17) ha statuito sulla legittimità del potere impositivo del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, difeso dagli avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino, in relazione a cartelle esattoriali emesse nei confronti dei comproprietari di una superficie lacustre (il Lago di Paola) e di alcuni immobili che sul bacino si affacciano.

La peculiarità della fattispecie riguarda la circostanza per cui i ricorrenti avevano contestato sia l’applicazione dei criteri di calcolo da parte del Consorzio e, in particolare, dei coefficienti di ripartizione del contributo per le superfici coperte d’acqua, sia il beneficio arrecato in concreto agli immobili e al bacino lacustre stesso.

I Giudici tributari, dopo aver astrattamente ribadito le caratteristiche del beneficio fondiario conseguito o conseguibile dai beni inseriti nel perimetro consortile, richiamando l’insegnamento ormai ultra consolidato e costante della giurisprudenza a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite del Supremo Collegio n. 8960/1996, ha, altresì, ribadito il principio di diritto per cui l’onere probatorio dimostrativo del beneficio in discorso ricade sull’Ente impositore, specificando che detto onere può dirsi assolto mediante la produzione in giudizio del Piano di Classifica.

Partendo da tali presupposti, nella decisione di Latina non si è potuto che sottolineare come il Consorzio di Bonifica avesse ampiamente assolto a qualsivoglia onere probatorio sul medesimo ricadente, in quanto la difersa dell’Ente consortile non solo aveva provveduto al deposito del Piano di Classifica, ma aveva pur anche allegato ben 2 CTU disposte dal Tribunale di Latina in altri giudizi che vedevano contrapposte le medesime parti e che si sono poi definiti in via transattiva.

Dette consulenze d’ufficio dimostravano chiaramente che il Lago di Paola ed i terreni limitrofi beneficiavano in via diretta e specifica dell’efficienza e dell’efficacia delle opere consortili, avendo l’Ente, con la propria attività, tutelato il Lago da versamenti incontrollati, proteggendo l’ambiente lacustre e il ricambio idrico.

Se, dunque, l’an dell’imposizione consortile doveva dirsi pienamente dimostrata, non diversamente sul quantum si sono pronunciati i giudici tributari, accogliendo in pieno le prospettazioni difensive del Consorzio di Bonifica.

I ricorrenti, infatti, asserivano che il Piano di Classifica non comprendesse criteri per il calcolo relativo a superfici ricoperte da acque, con la conseguenza per cui il contributo consortile relativo al Lago di Paola doveva dirsi indeterminato.

Richiamando, invece, quanto illustrato e dimostrato dal Consorzio di Bonifica si legge nella decisione come “”l’eccezione di parte ricorrente è priva di pregio. Il Consorzio di Bonifica ha controdedotto sul punto esplicitando che per i beni immobili da assoggettare a contribuenza, ma privi di rendita catastale, come per parte dei terreni per cui è l’avviso di pagamento impugnato, bisogna fare rinvio alla redditività delle varie tipologie di suolo e al relativo indice economico, come risultante a pagina 73 del sopracitato Piano di Classifica e alle allegate tavole 10 e 11 da cui si evince un diverso coefficiente sia per gli immobili che costituiscono il Lago  (42,25) sia per i terreni (39,61), beneficiari rispettivamente di un maggiore e minore beneficio, con ciò superando l’asserita violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, 860 c.c. e 11 R.D. 13.02.1933, n. 215. “”.

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