Con la sentenza n. 5279/2020, il Consiglio di Stato ha stabilito alcuni importanti principi nella complessa vicenda che ormai da anni vede contrapposte nel Lazio le posizioni del gestore del servizio idrico integrato Acqualatina s.p.a. da un lato e quelle dell’Autorità d’Ambito e di alcuni Consorzi di Bonifica laziali dall’altro (tra cui quello dell’Agro Pontino e il Sud Pontino, assistiti dagli avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino).
Risale, infatti, al 2006 l’inizio del contenzioso in cui Acqualatina s.p.a. ha impugnato la delibera di Giunta della Regione Lazio n. 146 del 22 marzo 2006, con cui fu approvata la Convenzione-tipo per la regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e le Organizzazioni del servizio idrico integrato in relazione al servizio di recapito nei canali e nelle strutture di bonifica degli scarichi di competenza dei vari gestori.
A tale primo ricorso, poi, sono seguite altre contestazioni da parte di Acqualatina s.p.a. e, su tutte, il Consiglio di Stato ha preso posizione statuendo la legittimità dell’operato dei Consorzi di Bonifica e chiarendo la portata delle delibere regionali.
Ne è derivato, così, il rigetto delle prospettazioni del gestore del servizio idrico integrato e, nello specifico, il Consiglio di Stato:
– ha in primo luogo precisato che la controversia in esame attiene alle determinazioni amministrative in tema di regolazione dei rapporti tra i Consorzi di bonifica e l’organizzazione del servizio idrico integrato e che dette determinazioni sono soggette alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, con ciò respingendo la censura di difetto di giurisdizione sollevata da Acqualatina;
– ha poi sottolineato come sarebbe stato del tutto irrilevante disquisire se alla fattispecie in esame dovesse applicarsi l’art. 166 del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero l’art. 36 della legge regionale n. 53 del 1998 (come peraltro ritenuto dal TAR di Latina con statuizione non riformata), dato che il richiamo contenuto nelle deliberazioni regionali al versamento al Consorzio di Bonifica di un canone commisurato “al beneficio ottenuto dall’utilizzazione del sistema di opere e servizi di bonifica” (come previsto dall’art. 36, comma 2, della legge regionale n. 53 del 1998, con rinvio all’art. 27 della legge “Galli” 5 gennaio 1994, n. 36, cui è subentrato l’art. 166 del decreto legislativo n. 152/2006) non risulta più gravoso (e quindi fonte di maggior canone) del richiamo alla “portata di acqua scaricata” contenuto nell’art. 166, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006.
A tali preliminari osservazioni, inoltre, il Consiglio di Stato ha fatto seguire argomentazioni davvero significative nel merito, che hanno dimostrato tutta l’infondatezza delle prospettazioni avversarie con le quali si pretendeva di sostenere:
– l’asserita non computabilità nel canone d’uso dei canali consortili della totalità dell’acqua (ivi comprese le acque meteoriche c.d. bianche) ivi riversata da scarichi di competenza del gestore del s.i.i.;
– la pretesa erroneità della decisione del TAR che ha dichiarato estranea al tema del giudizio la questione relativa al profilo economico del convogliamento di tali acque, perché attinente ai rapporti tra il gestore del s.i.i. e l’Autorità d’ambito;
– la pretesa distinta erroneità della decisione di primo grado nella parte in cui essa aveva (del tutto correttamente) statuito che il rapporto economico tra il gestore del s.i.i. e l’Autorità d’ambito è del tutto estraneo a quanto previsto dall’articolo 36 della legge regionale n. 53 del 1998, regolante invece il rapporto tra il gestore del servizio idrico integrato che usi le strutture dei Consorzi di bonifica e questi ultimi.
A fronte delle suddette pretese di Acqualatina s.p.a, dunque, ognuna delle quali opportunamente smentita nella sentenza n. 5279/2020, non solo il Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità delle Deliberazioni regionali impugnate, ma ha dato, altresì, l’importante conferma della piena legittimità del quantum dei canoni annuali a suo tempo stabiliti dalla Regione Lazio in favore di ogni singolo Consorzio, con rivalutazione annuale secondo l’indice Istat.