Con la sentenza n. 5785 del 6 agosto 2021 il Consiglio di Stato si è pronunciato su una vicenda che poneva dubbi circa la sua qualificazione in termini di convenzione-quadro di servizi integrati, per come utilizzate dalle centrali di committenza.
In particolare il Consiglio di Stato, a fronte delle argomentazioni della Stazione appaltante resistente con cui si sosteneva la tesi per cui nel caso di specie si vertesse in un’ipotesi di modulo delle convenzioni-quadro ha dovuto ribadire come “secondo quanto disposto dagli art. 3, lett. ii), e 54 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per accordo-quadro s’intende “l’accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda il prezzo e, se del caso, le quantità previste”; esso perciò costituisce una procedura di selezione del contraente (che non postula alcuna deroga ai principi di trasparenza e completezza dell’offerta) allo scopo di semplificare, sotto il profilo amministrativo, il processo d’aggiudicazione dei contratti fra una o più stazioni appaltanti ed uno o più operatori economici, individuando futuri contraenti, prefissando condizioni e clausole relative agli appalti in un dato arco temporale massimo, con l’indicazione dei prezzi e, se del caso, delle quantità previste.
Così facendo l’amministrazione accorpa la maggior parte degli adempimenti amministrativi ed ottiene un risparmio di attività procedimentale, nonché di oneri connessi alle procedure di affidamento; in particolare, questa fattispecie contrattuale è particolarmente utile per le pubbliche amministrazioni quando non sono in grado di predeterminare, in maniera precisa e circostanziata, i quantitativi dei beni da acquistare oppure nelle ipotesi in cui questi siano caratterizzati da rapida obsolescenza tecnica e/o da forti oscillazioni dei valori di mercato., così che tra accordo quadro e contratto esecutivo deve esservi necessariamente identità di oggetto (prestazioni e remunerazione delle stesse già prefissate).”.
In conclusione, dunque, poichè nel caso sottoposto al proprio esame, dalle disposizioni della lex specialis non era possibile dedurre alcun elemento dimostrativo di un affidamento (all’aggiudicatario del servizio di vitto) del servizio di sopravvitto inquadrabile nella figura del contratto meramente esecutivo del precedente accordo-quadro, per le prestazioni oggetto del servizio di sopravvitto, il Consiglio di Stato non ha potuto che censurare le prospettazioni dell’Amministrazione appaltante sul punto con conseguente rigetto.