Con la sentenza n. 5862 del 30 dicembre 2015 si è precisato che l’azione di annullamento davanti al giudice amministrativo non è legittimamente esercitata nei seguenti casi:
A) se, comunque, risulta finalizzata al perseguimento di interessi emulativi, di mero fatto, pretese impossibili o contra ius;
B) se il ricorso dell’impresa che non partecipa alla gara mira a contestare la procedura e l’aggiudicazione in favore di ditte terze;
Il Consiglio di Stato, tuttavia, precisa che a fronte di tali regole generali è possibile fare eccezione, per la tutela dell’effettiva concorrenza, in tre casi da considerarsi tassativi e precisamente:
– qualora si contesti in radice l’indizione della gara;
– qualora si eccepisca l’affidamento in via diretta del contratto, in assenza di regolare gara, dunque;
– qualora si impugnino le clausole del bando deducendo che le stesse siano immediatamente escludenti.