Il Consiglio di Stato si pronuncia sulla regolarità della commissione in caso di gara per servizi “esclusi”

Il contenzioso nasce dalla convinzione della Stazione appaltante dell’insussistenza nel caso di servizi “esclusi” dell’obbligo giuridico di procedere alla nomina della commissione giudicatrice dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tanto più che nel bando era stato richiamato solo l’art. 83 del codice dei contratti (aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) e non anche l’art. 84 comma 10, dello stesso codice, che disciplina la nomina dei commissari e la costituzione della commissione.

Il Consiglio di Stato, tuttavia, osserva che l’espresso richiamo all’ art. 83 del Codice degli appalti operato dalla Stazione appaltante pone il problema di valutare se la medesima si sia anche indirettamente autovincolata al rispetto del dettato dell’art. 84 comma 10, per connessione all’art. 83 citato nel bando e – sul punto – la sentenza ha confermato il principio generale di vigenza della regola che impone di posticipare la nomina della commissione rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte, poichè la norma rappresenta finalità ed interessi tutelati dal Legislatore in via generale.

L’ art. 84, comma 10, infatti, costituisce norma imperativa, posta a presidio dell’imparzialità della procedura di gara e dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa, atta ad impedire che «la conoscenza anticipata, da parte dei concorrenti, dei membri della commissione giudicatrice, possa falsare l’intera procedura di gara, influenzando sia la decisione di partecipare o meno alla gara, sia la concreta predisposizione delle offerte».

Volendosi, pertanto, evitare che possano verificarsi, grazie alla preventiva conoscenza dei nominativi dei commissari, «inaccettabili contatti e collusioni dei canditati con gli stessi commissari”, il Consiglio di Stato ha concluso, richiamando quanto già sostenuto dall’Adunanza Plenaria n. 13 del 2013, che la disciplina dell’art. 84, comma 10 sia applicabile anche in assenza di una espressa previsione da parte della lex specialis, secondo la logica delle eterointegrazione.

Si è inoltre precisato che il principio rimane valido anche laddove  non vi sia spazio comunque per qualsivoglia discrezionalità nelle valutazioni della commissione di gara.

Per il Consiglio di Stato, infatti, ai fini dell’annullamento di tutta la procedura è sufficiente il mancato rispetto del principio generale di cui all’art. 84, comma 10.

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