Con la sentenza n.1779 del 2 marzo 2021, la Quinta sezione del Consiglio di Stato ha precisato i limiti dell’accesso agli atti di gara con riferimento al reale e concreto interesse che deve caratterizzare l’istanza dei richiedenti, non essendo accettabili richieste di presa visione di documenti relativi a periodi di tempo eccessivamente esteso, che si rivelerebbero istanze meramente esplorative, in violazione dell’art. 24 comma 3 della legge 241/1990.
La decisione è seguita a una controversia sorta dall’impugnazione di un provvedimento con il quale una Stazione appaltante aveva negato l’accesso agli atti preliminari delle gare pubblicate nel quinquennio precedente (compresi gli inviti a presentare offerte) chiesto da una Società a causa del mancato invito a procedure per l’affidamento di appalti per lavori.
Sul punto l’Amministrazione aveva eccepito che tali atti erano già stati regolarmente pubblicati sia sull’Albo pretorio online del Comune che sul sito della Stazione Unica appaltante e dunque, chiunque, aveva avuto modo di conoscere il contenuto di tali provvedimenti senza che si fosse eccepito alcunchè.
In primo grado, il ricorso della Impresa concorrente era stato respinto e medesima sorte ha avuto l’appello, respinto dal Consiglio di Stato sulla base delle seguenti motivazioni:
“(…) la richiesta di prendere visione ed estrarre copia dei provvedimenti concernenti le gare nel periodo 2014-2019, allo scopo di individuare gli operatori invitati, si caratterizza come accesso esplorativo, vietato dall’art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990. L’ostensione documentale non può infatti essere finalizzata all’esercizio di un controllo dell’operato dell’amministrazione, allo scopo di verificare eventuali e non ancora definite forme di lesione della sfera dei privati, atteso che l’interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi deve essere comparato con altri interessi rilevanti, tra cui quello dell’amministrazione a non subire eccessivi intralci nella propria attività gestoria, presidiata anche a livello costituzionale (in termini Cons. Stato, V, 25 settembre 2006, n. 5636).
Neppure è idoneo a superare tale fondamentale obiezione l’assunto dell’appellante secondo cui l’istanza di accesso era limitata alla richiesta degli atti preliminari degli affidamenti intervenuti nel periodo 2014-2019, con riguardo ad appalti (non è indicato neppure se solo di lavori) di valore inferiore e superiore ad euro 40.000,00, trattandosi pur sempre di un’istanza generica, con perimetro temporale dilatato, ed eccessivamente esteso di dati, che avrebbe comportato un’attività di ricognizione non esigibile dall’amministrazione, cui non può essere imposto un onere di ricerca dei documenti utili al richiedente attraverso la selezione e l’indagine del relativo contenuto.”.
In conclusione, dunque, la richiesta di accesso agli atti può dirsi legittima solo laddove sussista un reale interesse alla conoscenza dei documenti amministrativi comparato con altri interessi quali quello dell’amministrazione a non subire pretestuosi intralci nella propria attività.