La Corte di Appello di Roma si è nuovamente pronunciata sulla questione del diritto degli specializzandi a remunerazione nel periodo precedente al decreto legislativo n. 257/1991 e – accogliendo le prospettazioni degli avvocati Arcangelo Guzzo e Claudio Martino – ha qualificato la richiesta quale domanda risarcitoria e non retributiva, con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione.