La sentenza n.4353 del 7 giugno 2021 del Consiglio di Stato offre lo spunto per chiarire come il principio di equivalenza (“precipitato tecnico del più generale principio del favor partecipationis”), di cui all’art. 68 del Codice dei contratti pubblici, trovi applicazione ex lege anche negli appalti di servizi.
Il Consiglio di Stato ha, infatti, sottolineato come tale interpretazione sia vieppiù avallata dall’allegato XIII, comma 1, lett. b), del medesimo Codice, ove si precisa che, “nel caso di appalti pubblici di servizi o di forniture”, per “specifiche tecniche”, dizione utilizzata nella rubrica dell’art. 68 cit., si intendono “le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, tra cui i livelli di qualità, i livelli di prestazione ambientale e le ripercussioni sul clima, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (compresa l’accessibilità per le persone con disabilità) e la valutazione della conformità, la proprietà d’uso, l’uso del prodotto, la sicurezza o le dimensioni, compresi i requisiti applicabili al prodotto quali la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, le istruzioni per l’uso, i processi e i metodi di produzione ad ogni stadio del ciclo di vita della fornitura o dei servizi, nonché le procedure di valutazione della conformità”.
Se, dunque, il principio di equivalenza trova applicazione anche in assenza di un’espressa previsione del bando, in quanto principio generale della materia degli appalti pubblici, l’esplicito richiamo che il bando dovesse farne non deve considerarsi mera circostanza pleonastica, ma riveste, per il Consiglio di Stato, un rilievo oggettivo, perchè anche in virtù di tale richiamo si può trarre conferma della conclusione secondo cui le “caratteristiche minime stabilite nella documentazione di gara” non debbono intendersi come vincolanti nel quomodo, ma soltanto quoad effectum, ossia, in altre parole, “le offerte rispettano la lex specialis ove comunque capaci di conseguire il fine ultimo (e, a ben vedere, esclusivo) dell’affidamento (…)”.
Con l’ulteriore aggiunta per cui l’apprezzamento operato dalla stazione appaltante sull’idoneità delle offerte a raggiungere lo scopo avuto di mira dall’affidamento ha natura tecnico-discrezionale ed è, come tale, “sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo in presenza di macroscopiche abnormità, afferendo al margine di valutazione ex lege riservato all’Amministrazione.
Tale apprezzamento, inoltre, non deve esternarsi un una specifica dichiarazione (invero non richiesta da alcuna norma), ma è implicito nell’attribuzione di punteggio al concorrente.”.