La sentenza n. 1652/2015, depositata il 14 luglio, a fronte dell’approvazione da parte di un Comune di un progetto di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, esamina la questione dei soggetti chiamati a rispondere della bonifica del sito inquinato e i presupposti perchè scatti la bonifica d’ufficio secondo la normativa ambientale.
Viene chiarito che non può essere ordinata la bonifica di un’area a carico di un soggetto legalmente tenuto (e potrebbe anche trattarsi – in ipotesi – di un Consorzio di Bonifica rispetto a fondi all’interno del proprio comprensorio) se prima non si sia dimostrato di avere fatto il tutto per individuare l’autore dell’inquinamento su cui grava, in prima battuta e in via diretta, l’obbligo di ripristino dell’area.