La Commissione Tributaria Provinciale di Padova ha confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in presenza di un Piano di Classifica non impugnato, grava sulla parte ricorrente fornire le prove in ordine all’insussistenza dell’obbligo contributivo.
La Commissione Tributaria ha infatti spiegato che “in ossequio al principio fondamentale del diritto vivente, l’onere della prova è a carico di chi afferma qualche cosa, non di chi lo nega”.
Con riguardo al beneficio, presupposto dell’imposizione contributiva consortile, la Commissione Tributaria ha chiarito che il beneficio richiesto non è quello ritraibile da una specifica opera realizzata, ma consiste nella miglioria di carattere generale di cui si avvantaggia tutto il comprensorio grazie all’attività del Consorzio di Bonifica.
La sentenza in esame ha poi specificato, in riferimento alla motivazione della cartella di pagamento, come sia sufficiente che la medesima contenga, anche in modo succinto, gli elementi posti alla base della pretesa impositiva (ossia l’Ente creditore, l’ammontare dovuto, l’indicazione del numero di ruolo con richiamo alla quota consortile, l’anno di riferimento, l’individuazione dei singoli terreni, l’indicazione del Piano di Classifica).
Infine la Commissione Tributaria ha precisato che, competente a conoscere delle controversie riguardanti l’impugnazione del Piano di Classifica è il Giudice amministrativo.