Inaffidabilità dell’impresa concorrente ed applicazioni del nuovo soccorso istruttorio

Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 2589 del 25 maggio 2015, in applicazione della nuova disciplina del soccorso istruttorio, ha dichiarato l’illegittimità dell’esclusione di una società da una gara per la mancata indicazione di un fatto rilevante ai fini dell’art. 38 comma 1 lett. f del D.Lgs. n. 163 del 2006, non avendo la stazione appaltante attivato la procedura del soccorso istruttorio di cui al comma 2 bis dello stesso art. 38.

Con l’occasione si è, altresì, ribadito che l’esclusione dalle gare pubbliche per inaffidabilità dell’impresa concorrente per grave negligenza e malafede commessa nel corso di esecuzione di precedenti contratti pubblici può essere pronunciata in termini di automaticità soltanto quando il comportamento di deplorevole trascuratezza e slealtà sia stato posto in essere in occasione di un pregresso rapporto negoziale intercorso con la stessa stazione appaltante che indice la gara. In caso contrario, il giudizio d’inaffidabilità professionale su un’impresa partecipante a una gara pubblica è subordinato alla preventiva motivata valutazione della stazione appaltante.

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