Il Tar Campania nella sentenza del 3 maggio 2017 n.2358 ha preso posizione sull’art. 95, comma 10, del nuovo Codice degli appalti, il quale indica come “obbligo ineludibile l’indicazione nell’offerta economica degli oneri di sicurezza c.d. aziendali o interni”.
Su tale presupposto, i Giudici amministrativi hanno confermato la legittimità dell’esclusione di un’azienda partecipante alla gara per assenza dell’indicazione di tali oneri nell’offerta economica “senza che possa rilevare che gli atti di gara non prevedessero un’espressa previsione di esclusione, trattandosi di obbligo discendente dalla norma primaria ed operando quindi il meccanismo dell’eterointegrazione“.
Nè – si è davvero significativamente statuito – avrebbe potuto invocarsi il soccorso istruttorio, come, invece, era “ammesso dalla giurisprudenza per le gare bandite anteriormente all’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici”.
Sul punto, la sentenza chiarisce che con l’entrata in vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 non possano più esserci dubbi interpretativi in proposito, poichè il soccorso istruttorio non è applicabile in assenza di una espressa previsione di legge e l’indicazione degli oneri c.d. aziendali o interni costituisce elemento essenziale dell’offerta.
Conseguentemente neanche più conferente deve dirsi l’ordinanza della Corte di giustizia del 10 novembre 2016, emessa nei riguardi della normativa previgente laddove si dichiarava in contrasto con il principio della parità di trattamento e con l’obbligo di trasparenza l’esclusione per omessa separata indicazione nell’offerta dei costi aziendali, qualora sia “frutto di un’interpretazione e non risulti espressamente, oltre che dai documenti di gara, dalla normativa nazionale“.
Con la nuova formulazione dell’art. 95 del Codice degli appalti, in conclusione, l’esplicita inderogabilità dell’obbligo derivante dal comma 10 elimina qualsivoglia incertezza applicativa, cosicchè rimane del tutto irrilevante che la lex specialis di gara o il modello di offerta economica predisposto dalla stazione appaltante abbiano o meno previsto la dichiarazione separata di tali oneri.