Insufficienza delle referenze bancarie rilasciate da un solo istituto di credito

Il Tribunale Amministrativo per il Lazio, sezione staccata di Latina, si è pronunciato con sentenza n. 269 del 26 aprile 2016 in merito alla presentazione di attestazioni di referenze bancarie da parte di un concorrente in una gara d’appalto, affermandosi l’insufficienza della presentazione di documentazione rilasciata da un solo istituto di credito.
Ed invero, il ragionamento dei Giudici amministrativi prende le mosse dal presupposto per cui le referenze bancarie chieste dalla Stazione Appaltante alle Imprese partecipanti, con i contenuti fissati dalla lex specialis, rivestono una sicura efficacia probatoria dei requisiti economico-finanziari necessari per l’aggiudicazione di contratti pubblici.

Ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili e, conseguentemente, deve dirsi ragionevole che un’Amministrazione aggiudicatrice, nell’esercizio della propria discrezionalità in sede di fissazione della legge di gara, ne richieda la produzione in tale sede.

La presentazione di una sola attestazione bancaria, quindi, viene, in generale, a determinare la carenza di un requisito essenziale espressamente previsto dal Legislatore, con l’ulteriore precisazione che la mancata, o inidonea, presentazione della dichiarazione della seconda banca attestante la capacità economica e la solvibilità della concorrente, prevista nella lex specialis, non consente all’Amministrazione di far ricorso all’istituto della integrazione documentale.

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