Ciò in base al fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili sotto tali profili e, conseguentemente, deve dirsi ragionevole che un’Amministrazione aggiudicatrice, nell’esercizio della propria discrezionalità in sede di fissazione della legge di gara, ne richieda la produzione in tale sede.
La presentazione di una sola attestazione bancaria, quindi, viene, in generale, a determinare la carenza di un requisito essenziale espressamente previsto dal Legislatore, con l’ulteriore precisazione che la mancata, o inidonea, presentazione della dichiarazione della seconda banca attestante la capacità economica e la solvibilità della concorrente, prevista nella lex specialis, non consente all’Amministrazione di far ricorso all’istituto della integrazione documentale.