La Cassazione ribadisce che il diritto alla riscossione dei contributi consortili si prescrive in dieci anni

Con ordinanza n. 13139 del 27 aprile 2022, la Corte di Cassazione ha chiarito in via definitiva che anche il diritto alla riscossione dei contributi consortili di bonifica (“equiparabili ai tributi erariali quanto al profilo della loro imposizione ed esazione”) si prescrive in dieci anni.

Il principio di diritto si pone in linea con la recente giurisprudenza di legittimità in tema di prescrizione del diritto alla riscossione delle imposte periodiche (Cfr. tra tutte Cass. civ., SS. UU., 17 novembre 2016, n. 23397) e fa recedere la tesi opposta, sostenuta invero da alcune pronunce di merito, secondo cui la riscossione dei tributi periodici si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 2948, n. 4) c.c.: “Si prescri[ve] in cinque anni, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”.

In senso lato, il tema in questione riguarda un argomento assai rilevante nella teorizzazione del diritto tributario, ossia la rispettiva autonomia dei periodi d’imposta per ciascuna annualità. Le imposte periodiche hanno come presupposto il riferimento ad un periodo prolungato e determinato – detto, appunto, periodo d’imposta – nel corso del quale si determinano una serie di fenomeni economici, espressivi di capacità contributiva, rilevanti ai fini dell’imposizione fiscale.

Per periodo d’imposta si intende quell’arco temporale, non necessariamente corrispondente all’anno solare, al quale corrisponde il suddetto fenomeno economico, tendenzialmente duraturo. A ciascun periodo corrisponde una determinata obbligazione tributaria ed esse sono nettamente distinte tra loro, sicché non sono previste interferenze tra obbligazioni corrispondenti a diversi periodi, salvo che la legge non disponga altrimenti.

Con riguardo alla prescrizione, se si considera – come è corretto che sia – ciascun anno come autonomo sul piano dell’obbligazione tributaria, si deve ritenere del tutto corretto che il termine prescrizionale sia quello ordinario.

Si faccia un breve esempio: il pagamento di un canone di locazione si prescrive in cinque anni, poiché ha carattere periodico; esso, tuttavia, si fonda giuridicamente su un solo contratto, sicché ad avere carattere periodico è solo il pagamento del canone.

Non si può ragionare negli stessi termini in merito di imposte periodiche, poiché il fondamento giuridico (recte: economico) delle stesse è diverso per ciascuna annualità, che a ragione deve avere una sua indipendenza anche in materia di prescrizione. Ciò è soprattutto evidente nelle imposte sui redditi, i quali sono per natura fenomeni economici calcolati su archi temporali diversi tra loro.

Per quanto attiene all’equiparazione tra contributi consortili e tributi erariali, l’orientamento giurisprudenziale, già consolidato presso le Sezioni Unite (cfr. tra le ultime Cass. civ., SS. UU., 20 gennaio 2017, n. 1548), fa leva sull’elemento dell’obbligatorietà del pagamento dei contributi consortili.

Prima di entrare nel merito occorre premettere qualche nozione in tema di tributi.

Sinteticamente, un tributo è innanzitutto un prelievo coattivo al quale un soggetto, detto contribuente, è sottoposto al fine di finanziare i servizi offerti dall’ente pubblico impositore.

Tra i tributi la distinzione più di rilievo è quella tra imposte e tasse, seppure nel lessico comune vengano spesso accomunate.

Le imposte si connotano per la mancanza di commutatività con la prestazione offerta dallo Stato impositore, e quindi per la neutralità e genericità del presupposto del tributo.

Le tasse, invece, constano nel pagamento di un servizio ad un prezzo ridotto, che di per sé non sarebbe sufficiente per coprire i costi di produzione o erogazione dello stesso.

Perciò, si può affermare che tasse e imposte siano complementari, poiché quest’ultime ricoprono la restante parte del costo.

Un secondo elemento che connota un tributo è l’assenza di “sinallagma contrattuale” tra pagamento dello stesso e offerta del servizio. Se ciò pare scontato per quanto riguarda le imposte, esso va ribadito anche in tema di tasse.

 L’inadempimento dell’Ente offerente un servizio pubblico nei confronti del contribuente, infatti, non può mai giustificare il venir meno al pagamento della tassa da parte di quest’ultimo (ad es.: la cattiva gestione del servizio di raccolta rifiuti non solleva, nemmeno parzialmente, il contribuente dal pagamento della TARI).

 Allora, serve stabilire se nei contributi di bonifica coesista, da un lato, l’obbligatorietà del pagamento; dall’altro, l’assenza di sinallagma.

Sull’obbligatorietà non si pongono dubbi: i contributi sono dovuti sulla base del c.d. Piano di classifica, che pone, inoltre, una presunzione relativa di vantaggiosità dell’attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell’area relativa a quest’ultimo.

Per quel che riguarda l’assenza di sinallagma è come noto intervenuta la sentenza della Corte Costituzionale n. 188/2018.

Secondo la Consulta, seppure esista un rapporto bilaterale tra beneficio offerto dal Consorzio e pagamento del contributo, esso rimane nei ranghi della “fruibilità, comunque concreta e non già meramente astratta, dell’attività di bonifica, che, in ragione del miglioramento che deriva all’immobile del consorziato, assicura la capacità contributiva che giustifica l’imposizione di una prestazione obbligatoria di natura tributaria”. – Si tratta, a detta della Consulta, di una figura sui generis, definita “tributo di scopo”.

Quest’ultima pronuncia si distacca, perlomeno parzialmente, da un orientamento che faceva capo ad una precedente sentenza (C. Cost. n. 26/1988), per il quale l’assimilazione dei contributi di bonifica ai tributi dello Stato era declinabile solo sul piano della riscossione.

 In conclusione, vista l’indipendenza di ciascun periodo entro il quale sono dovuti, e considerata la loro natura tributaria, deve ritenersi del tutto condivisibile la tesi secondo cui il termine prescrizionale di riscossione dei contributi di bonifica sia quello ordinario di dieci anni.

Leggi l’Ordinanza n. 13139/2022

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