Con la sentenza n.3/2015 il Consiglio di Stato in seduta plenaria ha statuito che nelle procedure di affidamento di lavori i partecipanti alla gara debbano indicare nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara, specificando, altresì, che l’omessa indicazione non è sanabile con il ricorso all’istituto del soccorso istruttorio, ex art. 46, comma 1, del Codice dei contratti pubblici.