L’Agenzia delle Entrate e le fatture per prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto

Con il principio di diritto n.17 del 30 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire quale debba considerarsi il momento di emissione della fattura per prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto, in particolar modo nel caso in cui tale momento sia stato stabilito da appositi accordi contrattuali (ad esempio a seguito della verifica ed accettazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori) e sempre che detto termine sia antecedente al pagamento del corrispettivo.

Sul punto viene precisato come “Laddove la fattura nei confronti della PA sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto IVA, si ricorda che ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto 3 aprile 2013, n. 55, «La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l’allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».” e, di conseguenza si enuncia il seguente principio: “Ai fini dell’emissione non rileva, dunque, l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA.”.

Quanto, inoltre, alla legittimità dell’eventuale rifiuto della fattura elettronica da parte della Pubblica Amministrazione, l’Agenzia delle Entrate ricorda come sia stata demandata ad un apposito decreto ministeriale in fase di emanazione l’individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture e delle modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.

Si rende necessario, infatti, evitare rigetti impropri e – contestualmente – armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.

Top