Le cartelle esattoriali dei Consorzi di Bonifica per importi inferiori a 1.000,00 euro sono “rottamabili”?

Con l’articolo 4 del decreto legge n. 119/2018, poi convertito dall’ art. 1, comma 1, della legge n.136/2018, è stata concessa la possibilità di procedere alla “rottamazione” delle cartelle esattoriali di importo inferiore a 1.000,00 euro.

Più nello specifico la norma dispone che “”I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all’articolo 3, sono automaticamente annullati. L’annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell’ente creditore, e dell’eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l’agente della riscossione trasmette agli enti interessati l’elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all’allegato 1 del decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 22 giugno 2015. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 24 dicembre 2012, n. 228””.

La soglia di 1.000,00 Euro deve essere calcolata alla data di entrata in vigore del provvedimento ed è comprensiva di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Lo Studio Compagno, tenendo conto che nel periodo anzidetto (ma in verità anche per gli anni successivi) i  Consorzi di Bonifica vantano crediti assai consistenti per carichi iscritti a ruolo e non ancora riscossi, ne’ adeguatamente rendicontati da parte dell’Agente della Riscossione (oggi Agenzia delle Entrate Riscossione) ha ritenuto opportuno approfondire gli effetti della disposizione anzidetta sui crediti dei Consorzi di  Bonifica per il periodo di riferimento, tuttora costituenti carichi affidati all’Agente per la riscossione.

In particolar modo l’avv. Claudio Martino e l’avv. Arcangelo Guzzo hanno proceduto dapprima a verificare se sia possibile una lettura della norma (nella sua attuale formulazione) che consenta di escluderne la applicabilità ai Consorzi e, ove mai tale strada non fosse percorribile, a valutare, altresì, la possibilità di sostenere l’illegittimità costituzionale della disposizione.

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