Le Sezioni Unite si pronunciano sull’applicabilità dell’art. 915 c.c. anche alle ipotesi di acque lacuali.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13860 del 6 luglio 2015, hanno affermato il principio di diritto secondo cui ““La disciplina di cui all’art. 915 cod. civ., in tema di riparazione o ricostruzione delle sponde e degli argini che servono “di ritegno alle acque”, si applica anche per i laghi, non essendo questi ultimi privi di sponda e di argine, ed attesa l’assenza di qualsivoglia distinzione, nella suddetta disposizione, tra acque lacuali o fluviali.””.

Ribadendo, quindi, il consolidato principio secondo cui la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall’art. 2051 c.c., ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, il mero rapporto eziologico tra cosa ed evento, il Supremo Collegio ha rigettato i ricorsi del soggetto gestore dell’invaso (n forza di apposita convenzione)  e dell’Ente proprietario del bene demaniale, la Regione Sicilia.

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