Nel caso di specie era stata indetta una gara a procedura aperta per l’affidamento di un servizio tecnico altamente specializzato ma nel corso della verifica della documentazione presentata la commissione ha eccepito la non conformità al capitolato speciale dell’offerta di una impresa concorrente , contestandosi :
– di aver offerto un prodotto privo dei requisiti richiesti dalla lex specialis;
– di aver omesso l’allegazione delle schede tecniche di altri prodotti.
A fronte di tali riscontri, dunque, la commissione ha escluso dalla procedura l’impresa.
La sentenza del Giudice amministrativo ligure merita particolare attenzione per il ragionamento svolto circa l’obbligo di allegazione all’offerta tecnica delle schede tecniche dei prodotti .
L’impresa esclusa, infatti, ha sostenuto che in assenza di puntuali e specifiche previsioni, da capitolato, circa l’obbligo di produrre le schede, sarebbe stata sufficiente una descrizione generica delle specifiche tecniche direttamente nella relativa offerta. Al più la stazione appaltante avrebbe dovuto ricorrere al soccorso istruttorio, consentendo di regolarizzare entro i termini di legge l’offerta carente con la produzione dei documenti mancanti .
Il TAR Liguria, viceversa, nel rigettare il ricorso dell’impresa esclusa, ha chiarito i margini di operabilità del soccorso istruttorio per mancata allegazione delle schede nell’ambito di gare con oggetto beni dalla valenza altamente tecnica, sottolineando che in tali casi la descrizione tecnica assume cruciale importanza ai fini del giudizio qualitativo dell’offerta.
Tanto più che nel capitolato speciale della gara esaminata si escludeva radicalmente che potesse operare il soccorso istruttorio in presenza di incertezze sui contenuti dell’offerta, specie se riguardanti le specifiche tecniche dei prodotti.
Sulla base di tale considerazione e condividendo quanto specificato nella lex specialis, il TAR Liguria ha ribadito come l’istituto del soccorso istruttorio -pur avendo ormai acquisito una “amplissima latitudine”– resti comunque soggetto ai limiti derivanti dalla perentorietà del termine di presentazione dell’offerta, della immodificabilità dell’offerta e della par condicio.
Da ciò segue il principio di diritto espresso in sentenza, per cui “”nel caso di prodotti tecnici, non è sufficiente o rilevante la mera dichiarazione di rispondenza del prodotto alle specifiche dell’appalto quanto piuttosto la effettiva e concreta individuazione del prodotto offerto e delle sue caratteristiche tecniche. Concreta individuazione che non può che avvenire per il tramite delle schede tecniche che, in questo modo, integrano l’offerta diventandone parte integrante. E’ evidente che, così correttamente inquadrato il ruolo delle schede tecniche, che divengono parte integrante dell’offerta qualsiasi possibilità di integrazione delle stesse, contravvenendo alla perentorietà del termine e alla par condicio deve ritenersi inammissibile.””