Nuovo Codice Appalti: il Consiglio di Stato si pronuncia sulla garanzia provvisoria

Con la sentenza n. 3755 del 31 agosto 2016, il Consiglio di Stato ha affrontato il tema delle conseguenze che derivano dal rifiuto alla stipula del contratto da parte dell’aggiudicatario, con particolare riguardo ai riflessi che – tale tematica – ha sul sistema delle garanzie rese in sede di gara.

In primo luogo la sentenza ribadisce che il danno risarcibile per la stazione appaltante e che l’aggiudicatario è tenuto a risarcire ““è quello conseguente alle spese di indizione di una nuova gara (se non vi sono stati altri partecipanti), ovvero quello conseguente ai maggiori esborsi di denaro, conseguenti alla aggiudicazione disposta in base allo ‘scorrimento’””.

Viene altresì riaffermato il principio, consolidato in giurisprudenza, ““per il quale la stazione appaltante può ottenere il risarcimento del danno effettivo per il caso di mancata stipula dell’aggiudicatario, pur se esso ecceda l’importo della cauzione provvisoria ””.

Quindi, con specifico riferimento alla tematica delle garanzie, i Giudici di Palazzo Spada, incidelmente notando che la disciplina non ha subito modifiche da parte del nuovo Codice degli Appalti, hanno specificato, che, anche nel silenzio del bando di gara (ossia anche nell’ipotesi in cui il bando non preveda alcuna forma di garanzia provvisoria) è comunque possibile per la stazione appaltante chiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata stipula del contratto da parte dell’aggiudicatario in quanto ““il principio generale sulla risarcibilità del danno si applica pur se il bando non abbia richiesto il versamento della cauzione provvisoria o la presentazione della polizza fideiussoria.””.

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