Obblighi comunitari, miglioramento e prevenzione delle acque superficiali

La Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 1 luglio 2015 emessa nella causa C-461/13, è stata chiamata a risolvere la questioni pregiudiziale relativa alla portata della Direttiva 2000/60/CE, sollevata in una controversia sorta tra la Federazione tedesca per l’ambiente e la protezione della natura e la Repubblica federale tedesca, promotrice del progetto di incremento della profondità del fiume Weser inteso a consentire il passaggio di navi container più larghe nei porti di Bremerhaven, Brake e Brema.

Ed invero, poichè il progetto in questione ha ingenerato sull’ecosistema fluviale modifiche fisiche rilevanti e parimenti rilevanti conseguenze idrologiche e morfologiche, la Corte è stata invitata a determinare la portata delle nozioni di “obiettivi ambientali” e di “deterioramento” dello stato dei corpi idrici di cui all’art. 4, paragrafo 1, lettera a), punto i) della Direttiva 2000/60/CE , che ha istituito un quadro unitario per l’azione comunitaria in materia di acque.

L’analisi compiuta della normativa comunitaria e la valutazione degli interessi tutelati dalla Direttiva, ampiamente enucleati nella motivazione della sentenza del 1 luglio 2015, hanno determinato la Corte a concludere affermando i seguenti principi di diritto, cui gli Stati membri sono chiamati ad uniformarsi:

“1)      L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti – salvo concessione di una deroga – a negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico di tali acque alla data prevista da tale direttiva.

2)      La nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60 dev’essere interpretata nel senso che si è in presenza di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell’allegato V di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l’elemento di qualità di cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi di tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i).””.

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