Obblighi di verifica della Stazione appaltante sui conflitti di interessi del proprio personale

L’art 42 del Codice dei contratti pubblici detta norme in materia di conflitto di interessi affinchè le Stazioni appaltanti possano prevedere misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, evitando, così, qualsiasi distorsione della concorrenza e garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Con la Delibera n. 273 del 7 giugno 2022, l’ANAC, nell’ambito della propria attività di vigilanza in materia di appalti pubblici, ha esaminato e deciso un caso in cui si era ravvisato nell’ambito di una procedura di gara un conflitto di interesse e si sono delimitati, quindi, i presupposti normativi, regolatori e giurisprudenziali della materia.

In particolare l’Autorità richiamando anche le Linee Guida ANAC n. 15 di cui alla Delibera n. 494/2019 ha preliminarmente precisato che non può esserci giustificazione rispetto all’omissione formale delle dichiarazioni previste in materia di conflitto di interesse e ancor meno si può sostenere che la dichiarazione andrebbe resa solo in caso di sussistenza del conflitto.

Infatti, si è sottolineato che “come previsto dall’art. 6 DPR 62/2013 e dalle Linee Guida ANAC 15, il personale della stazione appaltante è tenuto a rendere la dichiarazione di (in)sussistenza di situazioni di conflitto di interesse al momento dell’assunzione dell’incarico.
Tale obbligo, per quanto potrebbe sembrare di natura formale, responsabilizza il dipendente (facendogli assumere tutte le conseguenze, di qualsivoglia natura, in caso di falsa dichiarazione) ed è strumentale all’emersione di astratti conflitti di interesse che è precipuo compito dell’amministrazione valutare (costituendo, detta valutazione, una specifica modalità di gestione del rischio).”.

All’impresa partecipante, inoltre, che nel caso di specie era concorrente nel procedimento seguito dal Rup in conflitto di interessi, nella Delibera si altresì contestata la violazione dell’art. 80, co. 5, lett. d) del Codice dei contratti, dal momento che non era stata dichiarata la sussistenza del pregresso rapporto lavorativo con il personale della stazione appaltante coinvolto in una delle fasi della procedura di affidamento.

L’Autorità, infatti, ha sul punto ribadito come “Secondo la giurisprudenza, in base al principio di onnicomprensività, il concorrente è obbligato a dichiarare tutte le circostanze che ragionevolmente potrebbero influenzare il processo valutativo dell’Amministrazione, comprese le eventuali situazioni di conflitto di interesse derivanti da un pregresso rapporto lavorativo (Cons. Stato, sez. III, 22.5.2019, n. 3331; Consiglio di Stato, sez. V, 19.11.2018, n. 6530; Cons. Stato, sez. III, 5.9.2017, n. 4192; TAR Salerno n..219/2021; Delibera ANAC 794/2021).””.

In conclusione, dunque, constatata la violazione dell’art. 42 e 80 del Codice dei contratti pubblici, si è invitato le parti ad adeguarsi alle raccomandazioni esposte nella Delibera e la Stazione appaltante a comunicare ad ANAC, nei 45 giorni dalla comunicazione del provvedimento, le eventuali determinazioni assunte al riguardo.

Leggi la Delibera n. 273/2022

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