Con la sentenza n. 897 del 27 febbraio 2017 il Consiglio di Stato ha chiarito la correlazione tra risarcimento per occupazione illegittima di un terreno da parte della P.A. e l’onere probatorio circa la proprietà del bene, indicando, altresì, quale sia la natura del relativo danno.
Quanto al primo aspetto, è stato enunciato il principio di diritto per cui “in sede di risarcimento dei danni derivati dall’occupazione di un terreno da parte della P.A., non è richiesta la prova rigorosa della proprietà (c.d. “probatio diabolica”), atteso che oggetto della pretesa azionata è non già il diretto e rigoroso accertamento della proprietà del fondo, bensì l’individuazione del titolare del bene avente diritto al risarcimento, potendo il convincimento del giudice in ordine alla legittimazione alla pretesa risarcitoria formarsi sulla base di qualsiasi elemento documentale e presuntivo sufficiente ad escludere un’erronea destinazione del pagamento dovuto”, mentre in ordine alla natura giuridica del danno si legge nella pronuncia del Consiglio di Stato che la lesione deve ritenersi “in re ipsa”, essendo ricollegata alla perdita di disponibilità del bene.
Dal che consegue che essendo il danno stesso oggetto di una presunzione “iuris tantum”, potrebbe essere superato soltanto con la dimostrazione che il proprietario abbia voluto consapevolmente disinteressarsi del bene.