Potere dell’amministrazione di intervenire successivamente alla nomina del commissario ad acta nel rito sul silenzio

La quarta sezione del Consiglio di Stato ha rimesso all’Adunanza plenaria alcuni quesiti che riguardano i poteri di intervento dell’amministrazione  successivamente alla nomina del commissario ad acta nel rito sul silenzio.

La questione si affianca a quella già oggetto di diverse interpretazioni giurisprudenziali relativa alla nomina del commissario ad acta nel giudizio per l’ottemperanza e, parimenti, presuppone il corretto inquadramento giuridico della figura del commissario, da cui dipendono gli effetti sul regime degli atti adottati e sulla persistenza dei successivi connessi poteri dell’amministrazione.

Nello specifico sono state deferite all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni: “a) se la nomina del commissario ad acta (disposta ai sensi dell’art. 117, comma 3, cod. proc. amm.) oppure il suo insediamento comportino – per l’amministrazione soccombente nel giudizio proposto avverso il suo silenzio – la perdita del potere di provvedere sull’originaria istanza, e dunque se l’amministrazione possa provvedere ‘tardivamente’ rispetto al termine fissato dal giudice amministrativo, fino a quando il commissario ad acta eserciti il potere conferitogli (e, nell’ipotesi affermativa, quale sia il regime giuridico dell’atto del commissario ad acta, che non abbia tenuto conto dell’atto ‘tardivo’ ed emani un atto con questo incoerente); b) per il caso in cui si ritenga che sussista – a partire da una certa data – esclusivamente il potere del commissario ad acta, quale sia il regime giuridico dell’atto emanato ‘tardivamente’ dall’amministrazione.”. 

Nell’ordinanza di rimessione, inoltre, si  è specificato che “Valuterà l’Adunanza plenaria se per la soluzione di tali quesiti occorra affrontare anche le questioni che possono sorgere quando la nomina del commissario ad acta sia disposta non con una sentenza che si sia pronunciata sul silenzio dell’amministrazione, ma con una sentenza di cognizione (anche di annullamento dell’atto impugnato) resa ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettera e), o con una sentenza resa nell’esercizio della giurisdizione di merito ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera d), del codice del processo amministrativo.”.

La varietà delle questioni deferite all’Adunanza plenaria, dunque, rende auspicabile una lettura unitaria dell’intera disciplina degli interventi commissariali previsti dal codice del processo amministrativo, così da garantire univoche e certe applicazioni delle relative norme.

Leggi l’ordinanza n.6925/2020

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