Procedura di gara ed onere della prova del collegamento tra imprese partecipanti

Il Consiglio di Stato, sez. V, nella sentenza del 4 gennaio 2018, n. 58 ha ribadito il suo già pronunciato orientamento (decisione n.3057 e n. 5324, entrambe del 2016) in ordine al soggetto su cui incombe l’onere di dare prova del collegamento tra imprese ai fini dell’esclusione dalla gara secondo le prescrizioni di cui all’art. 80 del Codice degli appalti pubblici.
In particolare si è specificato come ricada sulla Stazione appaltante dare la detta dimostrazione che deve necessariamente fondarsi “”(…) su elementi di fatto univoci – non suscettibili cioè di letture alternative o dubbie – desumibili sia dalla struttura imprenditoriale dei soggetti coinvolti (ossia dal loro assetto interno, personale o societario – cd. aspetto formale), sia dal contenuto delle offerte dalle stesse presentate (cd. aspetto sostanziale). 
Inoltre, ai fini della predetta esclusione non è sufficiente una generica ipotesi di collegamento “di fatto”, essendo necessario che per tale via risulti concretamente inciso l’interesse tutelato dalla norma, volta ad impedire un preventivo concerto delle offerte (ex multis, Cons. Stato, V, 16 dicembre 2016 n. 5324) tale da comportare un vulnus al principio di segretezza delle stesse (Cons. Stato, V, 11 luglio 2016, n. 3057) (…)””.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato non ha ritenuto provata la sussistenza di un collegamento tra imprese, rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50 del 2016, nonostante:

“” (…) 1) il consigliere di amministrazione di C. che aveva sottoscritto la relativa documentazione di gara, tal M.G., possedesse altresì una partecipazione dell’1,44% nel capitale sociale di I. s.r.l.;

2) la pagina web della I., alla voce “Programma Enti Pubblici”, contenesse un collegamento ipertestuale alla pagina del sito della C. relativa a “Gestione in outsourcing dei sinistri sotto franchigia per Enti Pubblici in autoassicurazione” (…)””

Ed invero, tali elementi non sono sembrati possedere, visti nel loro insieme ed ancor più alla luce delle giustificazioni fornite dall’impresa, quei requisiti di gravità, precisione e concordanza imprescindibili ai fini della rilevanza probatoria, mentre la decisione ricorda come  – ex multis – da ultimo nella sentenza del Consiglio di Stato n. 169/2017 si siano indicati quali possibili concreti indici rivelatori di un unico centro decisionale, ad esempio, la predisposizione di buste contenenti le offerte identiche; documenti redatti in modo identico; utilizzo degli stessi caratteri formali per la formulazione delle offerte; scarto minimo di prezzo offerto; utilizzo di certificazioni di qualità rilasciate dalla medesima società e ottenute il medesimo giorno; fideiussioni rilasciate dalla medesima banca e autenticate con numero progressivo dello stesso notaio; consegna contemporanea delle offerte ovvero spedizione con lo stesso corriere o dal medesimo ufficio postale, etc..

 

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