Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, correttivo del Codice Appalti.
Si tratta di 131 articoli che apportano numerose modifiche al codice, alcune di mera forma altre di significativa rilevanza sostanziale.
Il decreto entrerà in vigore il prossimo 20 maggio e – sinteticamente – le principali novità attengono:
- all’appalto integrato, laddove viene introdotto un periodo transitorio che rende ammissibili tali appalti qualora i relativi progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza;
- alla progettazione, essendosi prescritto il ricorso obbligatorio ai parametri di cui al D.M. 143/2013 per il calcolo dei compensi a base di gara;
- all’istituto del contraente generale, con l’introduzione della soglia minima di 150 milioni di euro nel tentativo di eludere il divieto di appalto integrato;
- alle varianti, specificandosi che la variante per errore progettuale è consentita solo entro i limiti quantitativi del de minimis;
- al subappalto, per il quale è stata confermata la soglia limite del 30% sul totale dell’importo contrattuale per l’affidamento in subappalto;
- alle semplificazioni delle procedure, ammettendosi la conferma di pareri, autorizzazioni e intese già rese in caso di un nuovo appalto basato su progetti per i quali siano scaduti i relativi pareri già acquisiti, ma non siano intervenute variazioni;
- alla manutenzione semplificata, laddove un emanando decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà disciplinare la progettazione semplificata per le manutenzioni fino al 2,5 milioni di euro;
- all’albo dei collaudatori ai quali dovranno ricorrere le amministrazioni per la relativa scelta;
- all’istituto del massimo ribasso, concedendosi l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso per lavori di importo fino a 2 milioni di euro purchè non si tratti di e che si tratti di procedure negoziate, ma solo ordinarie e che sia posto a base di gara il progetto esecutivo;
- alle garanzie di pagamento dei compensi dei progettisti, vietandosi alle stazioni appaltanti di subordinare la corresponsione dei compensi dei professionisti all’ottenimento del finanziamento per l’opera progettata. Nei contratti per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (non attinenti agli interventi sui beni culturali) la stazione appaltante non potrà, quindi, più prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso (eccetto per i contratti relativi ai beni culturali).
- alle modifica dei poteri dell’Anac, che non potrà più prescrivere alle stazioni appaltanti la correzione di eventuali atti di gara ritenuti illegittimi, mentre restano vincolanti i pareri di precontenzioso richiesti ;
- al partenariato pubblico privato, laddove il contributo pubblico sale da 30% al 49%.