Quali meccanismi di revisione nei contratti contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa?

Il Tribunale Amministrativo per la Campania, Napoli, con la sentenza n. 4590/2015, si è pronunciato sull’interessante questione dell’individuazione dei meccanismi di revisione dei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa.

La società ricorrente aveva adito il Tribunale per l’accertamento del diritto, ai sensi degli artt. 7 e 115, D.Lgs. n. 163 del 2006, alla revisione ed all’adeguamento del prezzo del contratto di un appalto avente ad oggetto “servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, conduzione, presidio, regolazione e riparazione di apparecchiature elettromeccaniche” di un acquedotto regionale e, in proposito, si era sostenuta l’applicabilità dell’art. 115 del D. Lgs. di cui sopra (il quale dispone che tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbano recare una clausola di revisione del prezzo, da operare sulla base di apposita istruttoria).

Con la decisione n. 4590/2015 il TAR specifica che l’art. 115, per quanto riguarda gli appalti di servizi o forniture, costituisce una norma imperativa, non suscettibile di essere derogata negozialmente, atteso che la sua finalità primaria è quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle Pubbliche Amministrazioni non siano esposte, con il trascorrere del tempo, al rischio di una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte e da ciò ne fa discendere la nullità delle clausole contrattuali in contrasto con tali disposizioni vincolanti, sostituite dalla disciplina legislativa, secondo il meccanismo di integrazione automatica del contratto.

Se, dunque, è fondata la pretesa del ricorrente, la sentenza sottolinea, tuttavia, che essa non ha alcuna consistenza di diritto soggettivo perfetto suscettibile di diretta quantificazione da parte del Giudice Amministrativo e quindi non si possono porre questioni di prescrizioni del relativo credito, dovendosi determinare il dovuto dalla stazione appaltante all’esito di apposita istruttoria.

Quanto ai parametri per effettuare tale determinazione, dunque, il TAR Campania richiama i principi già elaborati dal Consiglio di Stato sin dalla sentenza n. n. 7254/2010 secondo cui: “”In materia di revisione dei contratti pubblici ad esecuzione periodica o continuativa con l’entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, nelle more della elaborazione dei costi standardizzati, le istruttorie in materia possono continuare a riferirsi all’indice Istat, come essenziale parametro di riferimento del calcolo revisionale. L’utilizzo di tale indicatore non esclude, in casi eccezionali e debitamente documentati, che la stazione appaltante tenga conto, nell’istruire il procedimento, di circostanze particolari afferenti ad un particolare settore merceologico, fermo restando che la salvaguardia dell’equilibrio del rapporto va comunque perseguito in maniera compatibile con l’esigenza di non sconvolgere il quadro finanziario del contratto””.

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