Due recenti pareri del Supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture hanno offerto chiarimenti sulla qualificazione degli operatori economici alla luce delle modifiche apportate al Codice dei contratti dal decreto correttivo (D.Lgs. 209/2024).
Nello specifico la questione riguardava la portata dell’art. 71 del decreto, in relazione alle disposizioni in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di cui all’art. 12 del D.L. n.47/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n.80/2014, espressamente abrogato “a decorrere dalla date in vigore della presente disposizione”.
Sul punto, nel parere n. 3255 del 30 gennaio 2025, dando risposta a un quesito che chiedeva se, alla luce della recente modifica, fosse “(…) corretto affermare che tutte le categorie scorporabili sono ora a qualificazione obbligatoria (…)”, il Supporto giuridico del MIT ha dato conferma in tal senso, mentre nel successivo parere n. 3258 del 27 febbraio 2025 si è ulteriormente chiarito e ribadito come ” (…) Le categorie c.d. SIOS continuano ad esistere. Si veda: – art. 104, c. 11 del Codice; – art. 119, c. 2 del Codice; – art. 40, c. 2 lett. f) n. 9 dell’Allegato I.7 del Codice. Sarà la Stazione appaltante a doverle individuare in sede progettuale. Di converso, è stato chiarito che ai sensi del nuovo codice dei contratti non vi è più distinzione tra categorie a qualificazione obbligatoria e non, in quanto tutte le categorie sono a qualificazione obbligatoria (…)”.