Raggruppamento temporaneo di impresa e riduzione della quota di esecuzione dei lavori

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato è stata chiamata, con ordinanza del 18 ottobre 2018, n. 5957 della V Sezione, a decidere se sia consentito ad un’impresa componente il raggruppamento, che possegga il requisito di qualificazione in misura insufficiente per la quota di lavori dichiarata in sede di presentazione dell’offerta, di ridurre la propria quota di esecuzione, così da renderla coerente con il requisito di qualificazione effettivamente posseduto, nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso di requisiti di qualificazione sufficienti a coprire l’intera quota di esecuzione dei lavori.

Si tratta, in definitiva, di specificare se una stazione appaltante dovrà comunque escludere il raggruppamento o se, in presenza di determinate condizioni, si potrà ricorrere al soccorso istruttorio.

 Sul punto è sorto contrasto giurisprudenziale.

Secondo un primo orientamento, infatti, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota di lavori cui si era impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento in sede di presentazione dell’offerta è causa di esclusione dell’intero raggruppamento, anche se, per ipotesi, il raggruppamento nel suo insieme sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota dei lavori (in tal senso si è recentemente espressa la sentenza del Cons. Stato, sez. V, 2 luglio 2018, n. 4036, che segue Cons. Stato, sez. V, 22 agosto 2016, n. 3666 e sez. V, 22 febbraio 2016, n. 786), mentre un diverso orientamento ritiene non consentita l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura, in presenza di tre condizioni: che lo scostamento tra il requisito di qualificazione dichiarato e la quota di lavori per la quale l’operatore si è impegnato non sia eccessivo; che il raggruppamento nel suo complesso sia comunque in possesso dei requisiti sufficienti a coprire l’intero ammontare dell’appalto; che il raggruppamento abbia la forma di raggruppamento orizzontale (Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2017, n. 5160, che segue Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2015 n. 1293).

L’Adunanza Plenaria, dunque, dovrà sanare l’appena citato contrasto giurisprudenziale, valutando se sia più aderente alla disciplina in materia la tesi che individua nel requisito di qualificazione un elemento “personale”, ossia riferito alla singola impresa facente parte del raggruppamento oppure il secondo orientamento che, ritiene riferibile il requisito al raggruppamento nel suo complesso, con la conseguenza che non costituisce motivo di esclusione il caso in cui il singolo componente non possieda un requisito di qualificazione sufficiente per l’esecuzione della propria quota di lavori, se il raggruppamento nel suo complesso è “sovrabbondante” rispetto al requisito richiesto dal bando, evitandosi, così anche di frustrare il principio del favor partecipationis.

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