Ritiro in autotutela di procedure di gara pubblica e risarcimento dei danni all’aggiudicatario provvisorio

Il Consiglio di Stato ha confermato il proprio orientamento secondo il quale le sopravvenute difficoltà finanziarie possono legittimamente fondare provvedimenti di ritiro in autotutela di procedure di gara, benché queste siano giunte all’aggiudicazione definitiva e fino a che il contratto non sia stato stipulato.

E’ stato, infatti, precisato che la perdita della copertura finanziaria rappresenta una circostanza che, legittimamente, può indurre l’amministrazione a rivalutare i motivi di interesse pubblico sottesi all’affidamento di un contratto e sia, dunque, riconducibile alla principale ipotesi di revoca di provvedimenti amministrativi, secondo l’ampia nozione recepita dall’ art. 21-quinquies della legge n. 241/90.

La sentenza ha, poi, chiarito le conseguenze patrimoniali del ritiro in autotutela di una procedura di gara ed ha ritenuto fondata la richiesta di indennizzo ai sensi del citato art. 21-quinquies, specificando, però, che tale indennizzo deve essere limitato alle spese inutilmente sopportate dall’impresa aggiudicataria per partecipare alla gara, con esclusione di qualsiasi altro pregiudizio dalla stessa lamentato.

Ciò in base a due distinte motivazioni.

In primo luogo, perché si tratta di un rimedio posto a protezione di interessi lesi da atti legittimi e, dunque, con esso non possono essere reintegrate tutte le conseguenze patrimoniali negative risentite dai relativi destinatari, come invece nel caso di risarcimento da atti illeciti ex art. 2043 c.c. o commessi in violazione del dovere di buona fede nelle trattative precontrattuali ex art. 1337 c.c..

In secondo luogo, perché il comma 1-bis dell’art. 21-quinquies, nello specifico caso di revoca di atti amministrativi incidenti su rapporti negoziali, circoscrive l’indennizzo al solo danno emergente.

Il Consiglio di Stato ha in ogni caso ritenuto di dover escludere il risarcimento degli ulteriori danni lamentati dall’impresa anche sulla base di altre considerazioni.

In particolare si è escluso il risarcimento da perdita di chance di ulteriori occasioni contrattuali asseritamente perse per l’assoluta carenza di prova, ed ha escluso il danno curriculare, stante che il suo risarcimento è configurabile in caso di responsabilità da mancata aggiudicazione, trattandosi di voce diretta a ristorare l’interesse positivo all’ottenimento del contratto ed alla sua esecuzione, ma non già l’interesse negativo a non essere coinvolto in trattative contrattuali inutili.

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