Sul punto, nel richiamare la precedente decisione della VI Sezione n.3295/2015, il Consiglio di Stato ha ribadito come “il principio della separazione tra offerta tecnica e offerta economica non è violato in caso di indicazioni di natura economica, incluse nell’offerta tecnica che, come nella specie, non consentono la ricostruzione del prezzo offerto”, poichè ” il divieto di commistione non va inteso in senso assoluto, ben potendo nell’offerta tecnica essere inclusi singoli elementi economici che siano resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché si tratti di elementi economici che non fanno parte dell’offerta economica, quali i prezzi a base di gara, i prezzi di listini ufficiali, i costi o prezzi di mercato, ovvero di elementi isolati e del tutto marginali dell’offerta economica che non consentano in alcun modo di ricostruire la complessiva offerta economica, o che ancora consistano nell’assunzione di costi di prestazioni diverse da quelle apprezzate nell’offerta economica, anche se comunque da rendere a terzi in base al capitolato e remunerate dalla stazione appaltante”.
Si è aggiunto, inoltre, come in ossequio al principio, immanente nella disciplina pro concorrenziale comunitaria, secondo cui la procedura di gara mira a valutare in concreto l’offerta migliore sotto il profilo sostanziale, “deriva che l’indicato art. 97 del nuovo Codice dei contratti pubblici, delineando un procedimento semplificato rispetto a quello ex art. 88 D.Lgs. n. 163 del 2006, esclude solo l’esperibilità di ulteriori fasi di contraddittorio procedimentale prima di addivenire all’esclusione, come la richiesta di precisazioni scritte o l’audizione diretta dell’offerente, nel caso in cui le giustificazioni non siano state ritenute sufficienti in quanto affette da incompletezza o, comunque, rimangano dei chiari dubbi e perplessità che il confronto possa dipanare.”
Poichè l’art. 97 del Codice dei contratti pubblici non pone termini perentori, dunque, l’indicazione dei previsti 15 giorni costituisce il termine minimo che deve essere concesso per ragioni difensive.