Somministrazione, appalto e distacco illeciti: i chiarimenti dell’Ispettorato del lavoro

Il D.L. n. 19/2024, convertito dalla L. n.56/2024 in vigore dal 1 maggio 2024, ha modificato il regime sanzionatorio in materia di esercizio non autorizzato della somministrazione, appalto e distacco illeciti, reintroducendo il rilievo penale (arresto e/o ammenda) delle fattispecie sanzionate.

Ora la Nota dell’Ispettorato del lavoro del 18 giugno 2024 fornisce le prime indicazioni sulla corretta applicazione delle nuove disposizioni per quel che riguarda l’importo delle ammende, il regime della recidiva e lo sfruttamento dei minori.

Quanto all’importo delle ammende, fermo, come detto, il ripristino del rilievo penale con l’introduzione della pena – alternativa o congiunta – dell’arresto o dell’ammenda. il provvedimento dell’Ispettorato evidenzia come per una corretta determinazione dell’importo delle ammende debba tenersi in considerazione il combinato disposto tra quanto previsto dall’art. 1, comma 445 lett. d) n. 1, L. n. 145/2018 (secondo cui “gli importi delle seguenti sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono aumentati nella misura di seguito indicata: 1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all’articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all’articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66”) e le modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2024 laddove è stato previsto l’aumento dal 20% al 30% degli importi della c.d. maxisanzione per lavoro nero e con ciò confermando l’operatività dell’aumento del 20% già previsto nei confronti delle fattispecie di cui all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003.

Tale maggiorazione quindi andrà applicata anche ai nuovi importi delle ammende, con la precisazione che il personale dell’Ispettorato, essendo la pena dell’arresto alternativa a quella dell’ammenda (ad eccezione, però, dell’ipotesi di attività di intermediazione con scopo di lucro posta in essere da soggetti non autorizzati), dovrà altresì procedere ad adottare preliminarmente la prescrizione obbligatoria ex art. 20 e ss. D.Lgs. n. 758/1994.

In ulteriore aggiunta poi si precisa come “La quantificazione finale della sanzione dovrà, altresì, tenere conto di quanto stabilito dal nuovo comma 5-quinquies dell’art. 18 cit., così come riscritto in sede di conversione dalla L. n. 56/2024. Secondo tale disposizione, l’importo delle pene pecuniarie proporzionali previste da tale articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000“, con la conseguenza per cui anche per un solo giorno di somministrazione o appalto o distacco irregolari la sanzione non potrà essere inferiore alla cifra minima appena detta, eventualmente ridotta a 1.250 euro se vi è ottemperanza alle prescrizioni dell’Ispettorato.

Sul tema della recidiva, invece, la Nota in commento rende atto di una sovrapposizione di normative che impongono una interpretazione sistematica diversa da quanto in essere,

Ed invero il D.L. n. 19/2024 ha introdotto all’art. 18 del D.Lgs. n. 276/2003 un nuovo comma 5-quater, secondo il quale “gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti“.

La disposizione, quindi, deve trovare accordo interpretativo con la perdurante vigenza dell’art. 1, comma 445 lett. e), L. n. 145/2018, secondo cui “le maggiorazioni sono raddoppiate ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti”.

In tale contesto, pertanto, l’Ispettorato del Lavoro ha ritenuto di adottare un’interpretazione del quadro normativo che preveda una “sommatoria” delle due tipologie di recidiva cosicchè:

  • la maggiorazione di cui al comma 1, lett. e) della L. n. 145/2018 trova applicazione laddove il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, sia stato destinatario di uno qualsiasi dei provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali di cui alla precedente lett. d) della medesima legge, costituendo, sostanzialmente, una recidiva “semplice”.;
  • la maggiorazione della sanzione prevista dal comma 5-quater del nuovo art. 18, ferma restando
    l’applicazione delle maggiorazioni indicate dalla L. n. 145/2018, troverà altresì applicazione nel caso di recidiva “specifica”, ossia abbia a riferimento una delle condotte già sanzionate ai sensi del medesimo art. 18.

In conclusione, la Nota affronta la questione delle aggravanti per sfruttamento dei minori posto che anche per tali questione la rimodulazione di quasi tutte le sanzioni dell’art. 18 del D.Lg. n. 276/2003 in chiave penale impone un coordinamento interpretativo.

Infatti tali aggravanti, che non sono state modificate dal D.L. n. 19/2024, prevedono che, se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda è aumentata fino al sestuplo vanno ora rapportate alle nuove sanzioni che, come detto, non prevedono più la sola pena dell’ammenda ma l’alternatività tra pena detentiva e pecuniaria.

Sul punto quindi la Nota chiarisce come le aggravanti per sfruttamento dei minori si limitino ad aumentare le due tipologie di sanzioni senza, tuttavia, modificarne la natura alternativa con la conseguenza che, “ad eccezione dell’ipotesi di esercizio non autorizzato dell’attività di intermediazione con scopo di lucro, anche in presenza dell’aggravante per sfruttamento di minori, andrà applicata la prescrizione ex art. 20, D.Lgs. n. 758/1994 e, in caso di ottemperanza, un’ammenda pari al quarto del sestuplo della sanzione base (aumentata del 20%) o di quella determinata a seguito di recidiva.
Inoltre, l’importo da irrogare in concreto dovrà tenere conto dei limiti minimi e massimi previsti dal comma 5-quinquies.”.

Leggi la Nota dell’Ispettorato del lavoro n.001091 del 18 giugno 2024


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