Con la decisione n. 880/2016, il Consiglio di Stato ha chiarito come l’intesità del dovere di specificazione in caso di avvalimento, per come si ricava dalle disposizioni dell’art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici, “”può essere diversamente determinata, atteso che tale norma richiama in più punti la possibilità che la “lex specialis concursus” rechi una disciplina del contenuto del contratto di avvalimento ” in relazione ad una specifica gara” (comma 1 dell’art. 49) o con specifico riguardo alle “risorse necessarie” (comma 2 lett. f del medesimo articolo) per l’appalto.””.
In materia di avvalimento, dunque viene sì ribadita l’esigenza di una esplicita ed esauriente indicazione dell’oggetto del contratto, in particolare modo per ciò che riguarda le risorse e i mezzi da prestare alla ditta ausiliata, ma viene, altresì, puntualizzato come il punto di riferimento debba sempre essere la “lex specialis concursus”, con cui si può disciplinare in modo più o meno articolato il contratto di avvalimento “in relazione ad una specifica gara” (secondo quanto previsto dal comma 1 dell’art. 49) o con specifico riguardo alle “risorse necessarie” per l’appalto (secondo quanto prescritto dal comma 2 lett. f del medesimo articolo).