Sulla necessità dell’indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendali

Alla luce delle norme inserite nel nuovo Codice degli appalti (nello specifico l’art. 85 e 95 del D.Lgs. 50/2016) in tema di indicazione dei costi per gli oneri di sicurezza aziendali e di soccorso istruttorio, la recente pronuncia del TAR Calabria n. 337 del 7 febbraio 2018 rende più consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell’offerta economica presentata dai concorrenti nelle procedure di gara, gli oneri di sicurezza devono essere distintamente indicati da ogni altra informazione.
Secondo la decisione dei Giudici calabresi, infatti, ““(…) La disposizione di cui all’art. 95 co. 10 D.Lgs. 50/2016 prevede espressamente che nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 9.
Pur nella consapevolezza di orientamenti, allo stato, non uniformi nella giurisprudenza amministrativa, il Collegio ritiene di aderire alla ricostruzione che ritiene necessaria l’indicazione separata di tali oneri e che in relazione ad essi non operi il soccorso istruttorio. Si tratta infatti di una norma imperativa di legge, non derogabile dal bando, che si inserisce direttamente nell’atto unilaterale amministrativo anche in presenza di clausole contrastanti difformi (in applicazione degli artt. 1339 e 1419 c.c., pacificamente applicabili all’atto amministrativo ex art. 1324 c.c. ovvero tramite il procedimento analogico).
D’altro canto, trattandosi di requisiti dell’offerta economica, per essi non appare applicabile il soccorso istruttorio, espressamente escluso per tali requisiti dall’art. 85 comma 9 c.c.p., né può farsi riferimento alla tutela dell’affidamento del contraente alla luce del carattere imperativo della norma e dei requisiti professionali richiesti ad un operatore economico qualificato partecipante a una gara pubblica. (…)””.
Sottolinea, inoltre, la sentenza come l’obbligo di indicare gli oneri della sicurezza nell’ambito dell’offerta economica costituisca un precetto imperativo espressamente risultante dal diritto nazionale “”(…) e non da una sua interpretazione, ciò che rende l’esclusione dalla procedura coerente con i principi di proporzionalità, trasparenza, e parità di trattamento come declinati dalla giurisprudenza eurounitaria (Corte di Giustizia UE, Sezione Sesta, 2 giugno 2016 in causa C-27/15, “Pippo Pizzo”). (…)””.
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