Sulla polizza assicurativa dell’esecutore dei lavori

L’art. 117, comma 10, del D.lgs. 36/2023 prevede che l’esecutore costituisca e consegni alla Stazione Appaltante una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stessa per un importo pari, di norma, a quello del contratto, e che nella stessa polizza sia presente anche la copertura per la responsabilità civile verso terzi; il massimale della responsabilità civile deve essere pari al 5% della somma assicurata per le opere, ma comunque non inferiore a 500.000 euro e non superiore a 5.000.000 euro.

Sull’interpretazione di tale norma, anche in merito alla necessità che la garanzia venga contenuta o meno in unico documento, il Supporto giuridico del MIT ha reso parere lo scorso 3 aprile 2025 (n. 3343).

Richiamando infatti il testo normativo si è esemplificato affermandosi che “(…) se l’importo del contratto è 50.000 euro, la polizza dovrà coprire i danni per tale importo, mentre il massimale per la responsabilità civile dovrà rispettare il limite minimo imposto dalla norma di 500.000 euro. (…)”, mentre sulla base del tenore letterale della disposizione si è precisato che la “(…) polizza dovrebbe essere unica e contenere entrambe le coperture richieste: il mercato assicurativo, del resto, ha ampiamente recepito questa impostazione e sono già disponibili molteplici prodotti assicurativi che rispettano le prescrizioni normative (cfr. art. 117, comma 12, del Codice dei Contratti). (…)”.

Una lettura in combinato disposto con l’art. 2, comma 1, del Codice dei Contratti (Principio della fiducia) tuttavia “(…) potrebbe ammettere il rispetto della normativa in tutti i casi in cui l’operatore economico consegni una o più polizze che, nella sostanza, rispettino i requisiti di cui all’art. 117, comma 10, e al contempo siano compatibili con gli schemi ministeriali di cui all’art. 117, comma 12. (…)”

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