Valida la clausola di pagamento dei SAL solo a seguito dell’approvazione dell’Ente finanziatore

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2185/2016 ha rigettato il ricorso presentato da un’Impresa appaltatrice contro il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, teso a far dichiarare la nullità di una clausola del contratto d’appalto che subordinava l’esigibilità del credito all’acquisizione da parte dell’Ente di Bonifica delle relative somme da parte dell’Ente finanziatore.

Il Supremo Collegio ha pienamente condiviso le tesi di Claudio Martino e Arcangelo Guzzo, difensori del Consorzio, dichiarando la piena validità di una clausola contrattuale siffatta e ciò sotto diversi profili:

– la clausola, espressamente approvata dall’Impresa appaltatrice, stabiliva che l’esigibilità del credito era subordinata comunque ad un fatto certo (l’accredito delle somme da parte dell’Ente finanziatore), essendo incerto solo il “quando”;

– la clausola definiva pattiziamente solo i termini di pagamento, precisando le modalità di esecuzione dell’obbligazione posta a carico del Consorzio di Bonifica, ma non introduceva alcuna limitazione di responsabilità, cosicchè non era riscontrabile alcun elemento di vessatorietà tale da meritare l’applicazione dell’art. 1341 c.c. e seguenti;

– la clausola non era contraria nè all’art. 35 nè all’art. 36 del DPR n.1063/1962 e successive modifiche e integrazioni, relativi alla nullità dei patti contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato pagamento, posto che il capitolato d’appalto ha natura normativa solo nei rapporti tra Stato e privati, mentre nel caso di specie l’atto aveva chiara natura pattizia non contenendo alcun richiamo – per di più – alla sopra menzionata normativa.

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