Anticipazione del prezzo, recupero delle somme anticipate e interessi

Negli appalti di lavori, l’importo dell’anticipazione è pari al 20% dell’importo complessivo del contratto.

Nel quesito formulato al MIT ed oggetto del parere n. 4017 del 5 febbraio 2026 una Stazione appaltante, sulla premessa di aver anticipato all’appaltatore 200.000 mila euro su un contratto di importo di 1.000.000 milione di euro, ha esposto come il recupero delle somme anticipate fosse stato stabilito in misura proporzionale ad ogni SAL fino al completo recupero entro il SAL finale.

Si è chiesto quindi “come debbano essere gestiti gli interessi legali ovvero se gli stessi siano dovuti solo in caso di decadenza dal beneficio dell’anticipazione oppure se la SA li debba trattenere a prescindere su ogni certificato di pagamento in più al parte di valore anticipato.”.

La risposta del MIT parte dal presupposto che l’anticipazione consente all’appaltatore di ricevere un pagamento anticipato rispetto all’effettivo avanzamento dei lavori e che la somma è giuridicamente considerata parte del corrispettivo contrattuale e non un prestito oneroso. 

Secondo il 1 comma dell’art. 125 del Codice, poi, l’anticipazione è concessa a fronte di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa che deve coprire l’anticipazione stessa più gli interessi legali che matureranno sul periodo di recupero dell’anticipazione, secondo il cronoprogramma dei lavori ma gli interessi legali sull’anticipazione non sono automaticamente dovuti né trattenuti dalla Stazione appaltante durante i SAL.

Precisa infatti il MIT che “se l’appaltatore esegue regolarmente i lavori e l’anticipazione viene recuperata proporzionalmente nei SAL, non si applicano interessi legali sull’importo anticipato. Qualora invece l’appaltatore decada dal beneficio (ad esempio per inadempimento, ritardo ingiustificato, o risoluzione del contratto), allora gli interessi legali decorrono dalla data di erogazione dell’anticipazione fino alla data di effettivo recupero così come previsto dall’ultimo periodo dell’art. 125, comma 1″.

E’ quest’ultimo quindi il caso in cui la Stazione appaltante può richiedere la restituzione dell’anticipazione maggiorata degli interessi legali, come forma di compensazione per l’uso improprio del denaro pubblico.

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