Il parere del MIT sulla nomina dei collaudatori in corretta applicazione dell’art.116 del Codice dei contratti

L’art. 116 del Codice dei contratti pubblici prescrive, al comma 1, che i medesimi “sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali.”

Quanto alle modalità con cui effettuare il collaudo, il D. Lgs. n. 209/2024 è intervenuto a modificare il comma 4 del citato articolo, introducendo altresì il comma 4 – bis.

Le disposizioni sono in vigore dal 31 dicembre 2024.

In tale contesto normativo, una Stazione appaltante si è rivolta al Supporto Giudico del MIT per ottenere chiarimenti in merito alla corretta applicazione della norma nella parte in cui regolamenta la nomina dei collaudatori dei lavori pubblici.

Nello specifico, si è formulata un’articolata istanza per conoscere “se un tecnico dipendente di un ente locale, con qualifica di geometra abilitato, con oltre trent’anni di esperienza presso pubbliche amministrazioni, che ha svolto numerosi incarichi in veste di progettista e di responsabile Unico del Progetto (RUP) per opere pubbliche anche di importo e complessità rilevanti, possa essere incaricato dello svolgimento del collaudo tecnico-amministrativo dei lavori, con esclusione del collaudo statico delle strutture. In particolare, si chiede di chiarire: – se la qualifica di geometra abilitato, unitamente alla consolidata esperienza professionale maturata nella gestione e realizzazione dei lavori pubblici, sia idonea a soddisfare i requisiti di competenza e professionalità di cui all’art.116, comma 4; -se tale incarico possa essere svolto sia per la propria amministrazione di appartenenza, nel rispetto dell’indipendenza funzionale delle strutture, sia per altre amministrazioni pubbliche, ai sensi del medesimo comma 4 e del comma 4 bis; – se l’ordinamento vigente preveda limitazioni che riservino il collaudo tecnico amministrativo a specifiche categorie professionali, ovvero se la valutazione sia rimessa alla stazione appaltante in relazione alla tipologia e complessità dell’intervento.”.

E’ Il parere n. 4243 del 21 aprile 2026 quindi a dare risposta alle domande della Stazione appaltante, chiarendo i requisiti che abilitano allo svolgimento degli incarichi di collaudo, compresi i titoli professionali, per come disciplinati dall’art. 14, commi da 3 a 6 dell’Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici.

In particolare il MIT sottolinea come di regola, “in base a tale disciplina, è richiesto il possesso della laurea magistrale in ingegneria o architettura e l’abilitazione all’esercizio della professione nonché, a esclusione dei dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale (art. 14. comma 3, Allegato II.14).”, evidenziando tuttavia come in deroga a tale previsione, limitatamente ai lavori di manutenzione, “l’incarico di collaudo può essere affidato a un funzionario delle stazioni appaltanti munito di diploma tecnico che abbia prestato servizio per almeno cinque anni presso l’amministrazione committente o presso altre stazioni appaltanti (art. 14, comma 4, Allegato II.14). Tale deroga appare ricomprendere sia l’ipotesi dell’incarico affidato dall’amministrazione di appartenenza, sia l’ipotesi dell’incarico affidato a dipendenti di altre amministrazioni a norma dell’art. 116, commi 4 e 4 bis del D.Lgs. 36/2023.

Per completezza, inoltre, il Supporto Giuridico evidenzia anche come, parimenti per il collaudo di lavori di manutenzione, “se l’incarico è affidato a soggetti esterni con le procedure previste dal D.Lgs. 36/2023, la deroga opera nei limiti delle attività consentite agli iscritti a una professione regolamentata, a condizione che il tecnico diplomato sia iscritto a un ordine o collegio professionale (art. 14, comma 4, Allegato II.14).” “.

Il parere del MIT infine conclude la propria disamina affermando come in ogni caso, “a prescindere dalla tipologia di lavori, in caso di nomina di una commissione di collaudo, limitatamente a un solo componente, è sufficiente il possesso di diploma tecnico, nei limiti delle proprie competenze purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: possesso di abilitazione all’esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale da almeno cinque anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea o da almeno tre anni per il collaudo di lavori di importo inferiore alla predetta soglia (art. 14, comma 6, Allegato II.14).”“.

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