Con le delibere n. 148 del 1 aprile 2026 e n. 153 del 15 aprile 2026 ANAC ha provveduto ad aggiornare i bandi tipo per le gare bandite sopra soglia relativi, rispettivamente, ai servizi e forniture (n.1) e ai servizi di ingegneria e architettura (n.2)
Anche le domande di partecipazione sono state conseguentemente rimodulate e le novità entreranno in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Bando Tipo n. 1 — Servizi e Forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Le modifiche tengono conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato con il parere n. 61 del 13 gennaio 2026 e seguono i precedenti aggiornamenti del settembre 2025, intervenuti in osservanza del D.Lgs. correttivo n. 209/2024.
In particolare l’intervento del Consiglio d Stato ha permesso di risolvere la questione della messa a disposizione della documentazione di gara non verificata dalla stazione appaltante tra i primi cinque classificati e ora il Bando tipo è stato predisposto con clausole coerenti.
Anche il ruolo dell’intelligenza artificiale, per come disciplinato dalla L. n.132/2025 e dal Regolamento UE 2024/1689, è stato tenuto in debito conto: nella domanda di partecipazione sono state inserite clausole conformi alla normativa in modo da permettere ai partecipanti alle gare di dichiarare l’utilizzo dell’IA nella predisposizione dell’offerta o se ne intendano fare uso in fase esecutiva.
Il Bando Tipo n. 2 – Servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
Anche questo bando è stato aggiornato in osservanza del D. Lgs. correttivo n. 209/2024 e, come per il Bando tipo n. 1, vengono recepite le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato nel parere n. 61 del 13 gennaio 2026 in materia di accesso agli atti di gara in caso di inversione procedimentale e si tiene conto delle disposizioni in materia di IA.
Conseguentemente nella domanda di partecipazione sono state predisposte clausole che permettano agli operatori economici di segnalare l’utilizzo dell’IA nell’offerta o in fase esecutiva.
Le novità più rilevanti tuttavia sono relative al reperimento di soluzione interpretative del Decreto correttivo, condivise in un apposito tavolo tecnico istituito da ANAC e tradotte in clausole del bando idonee a superare le problematiche precedenti.
I temi affrontati riguardano:
– l’individuazione dell’importo a base di gara e dell’importo stimato dell’appalto rilevante ai fini dell’individuazione della soglia di cui all’art. 14 del Codice;
– i requisiti di idoneità professionale (riguardo al gruppo di lavoro) e i requisiti economici-finanziari e tecnici-professionali, richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento;
– l’applicazione della disciplina sulla revisione dei prezzi ai SIA;
– le problematiche concernenti l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (cd. BIM);
– l’avvalimento professionale previsto dall’articolo 104, comma 3 del Codice;
– la disciplina del subappalto e di quello c.d. necessario, con particolare riferimento alla relazione geologica e ad altre prestazioni professionali comportanti comunque la sottoscrizione di elaborati specialistici, inclusa la facoltà di limitarne, previa motivazione, il ricorso per effetto di apposita clausola inserita nei disciplinari delle singole stazioni appaltanti;
– l’eventuale previsione nei disciplinari di gara di prestazioni ulteriori rispetto ai SIA e riconducibili essenzialmente ai lavori, con la conseguente applicazione della disciplina relativa ai contratti misti;
– la possibile anticipazione del prezzo e l’eventuale riconoscimento del premio di accelerazione.