Deve ritenersi legittimo o è un frazionamento artificioso per un servizio di progettazione, l’affidamento diretto del solo progetto di fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) con importo entro la soglia prevista per tale procedura mentre il valore complessivo totale, cumulando il PFTE con la successiva Progettazione Esecutiva e DL, affidate invece tramite gara competitiva, superi detta soglia?
E’ questo il contenuto dell’istanza formulata da una Stazione appaltante al Supporto giuridico del MIT che dando risposta con parere n. 4126/2026, ha riaffermato principi conformi a quelli già espressi da ANAC.
In particolare il provvedimento ha richiamato il Comunicato del 10 luglio 2024 con cui si è chiarito che le stazioni appaltanti per non contravvenire al divieto di artificioso frazionamento sono tenute a dare priorità all’affidamento complessivo e congiunto della progettazione e degli incarichi tecnici concernenti la realizzazione di un intervento o di un’opera unitaria e ciò anche per rispettare la correttezza dell’attività di programmazione, richiesta dall’ 37 Codice dei contratti pubblici.
Sempre richiamando le precisazioni contenute nel Comunicato ANAC, il Supporto giuridico ribadisce inoltre come l’articolazione dell’appalto in più parti debba garantire che ogni singola frazione abbia una funzionalità che ne consenta l’utilizzazione compiuta, mentre è precluso il frazionamento quando le frazioni sono inserite in una prestazione che può assumere valore e utilità solo se unitariamente considerata. Se il frazionamento non è possibile sul piano tecnico, aggiunge il MIT, ” la giurisprudenza qualifica come illegittimo il comportamento dell’amministrazione che nel bandire una pubblica gara suddivide la stessa in parti “prive di autonomia funzionale” e della “idoneità a essere utilizzati autonomamente, anche senza il completamento delle restanti frazioni””.
Ricordando poi come una fattispecie analoga a quella oggetto di istanza della Stazione appaltante sia stata oggetto di decisione nel provvedimento del Presidente ANAC del 22 gennaio 2025. il MIT ha concluso il proprio parere affermando che “se, come riferito nel quesito, l’importo della progettazione di fattibilità e quella esecutiva e DL supera la soglia eurounitaria, considerata l’unitarietà dell’opera da progettare, pare doversi escludere l’affidamento diretto della sola progettazione relativa al PFTE. “.