La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con l’ordinanza interlocutoria n. 7792 del 31 marzo 2026 ha chiesto al Primo Presidente di valutare l’assegnazione alle Sezioni Unite del ricorso sottoposto al proprio esame, al fine di decidere se sussista la giurisdizione tributaria per le controversie afferenti ai conguagli dovuti dai membri di un Consorzio di bonifica in relazione ad un piano di riordino fondiario.
Si tratta infatti di chiarire l’esatta qualificazione di tali conguagli e in particolare se questi, a differenza dei veri e propri contributi consortili, possano configurare un corrispettivo o un indennizzo in rapporto sinallagmatico con il maggiore o minor valore del terreno per effetto del riordino fondiario operato dal Consorzio.
Secondo le prospettazioni del Consorzio ricorrente, che ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice tributario, poichè il riordino fondiario costituisce un piano di sistemazione per la ricomposizione delle proprietà frammentate e dunque uno strumento mediante il quale, nell’ambito di un territorio incluso in un comprensorio di bonifica e sulla base di un piano generale di lavori e di attività coordinate, sono attuate le finalità della bonifica, i conguagli ad esso afferenti non possono essere qualificati come di natura tributaria.
Non costituiscono infatti contribuzione a fronte di spese pubbliche, ma si tratterebbe viceversa di un corrispettivo/indennizzo avente natura patrimoniale, fondato sul maggior valore dei terreni a seguito del riordino. Coloro che sono soggetti al conguaglio infatti sono chiamati a pagare non già un importo determinato ex lege a sostegno dell’attività del Consorzio, bensì il controvalore effettivo dei maggiori terreni ricevuti.
Conseguentemente, così ha argomentato il Consorzio ricorrente, nelle fattispecie come quelle in contestazione non può sussistere giurisdizione del giudice tributario poichè l’Ente pubblico non esercita un potere impositivo, “ma un potere amministrativo incidente sulla titolarità di proprietà fondiarie, rispetto al quale il pagamento o la percezione di un conguaglio si porrebbe su un piano di mera consequenzialità ai fini del riequilibrio patrimoniale, senza che nessuno dei proprietari tragga nocumento o vantaggio.”.
A fronte di tali prospettazioni, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione ha osservato che “sulla scorta del panorama giurisprudenziale in materia di Consorzi di bonifica in generale, viene in considerazione una questione di giurisdizione non affrontata dalle Sezioni Unite.”, sottolineandosi come tutte le decisioni del Supremo Collegio relative al tema della giurisdizione si siano soffermate sulle questioni relative ai veri e propri contributi consortili dovuti dai consorziati oppure su quelle attinenti alle somme corrisposte ai consorzi di bonifica da parte di soggetti non consorziati ed in particolare dai gestori del servizio idrico integrato, in ragione dell’utilizzo dei canali consortili di scarico, qualora i relativi canoni siano determinati all’esito di una procedura negoziale.
Non apparendo quindi la decisione sul punto eccepito dal Consorzio di bonifica come “di piana soluzione sulla base dei precedenti del Supremo Giudice di legittimità quanto al riparto di giurisdizione sulla base del petitum “sostanziale””, l’ordinanza in commento ha rimesso la causa all’esame del Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.