Offerte anormalmente basse: sulla natura del termine per fornire chiarimenti

L’art. 110 comma 2 del Codice dei contratti nella versione di cui al D. Lgs. n.36/2023 prevede che in sede di verifica di un’offerta che appaia anormalmente bassa “le stazioni appaltanti richiedono per iscritto all’operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.”.

La disposizione presenta aspetti innovativi, perchè nella versione attuale le stazioni appaltanti assegnano un termine “non superiore” a 15 giorni per i chiarimenti, mentre nel previgente art. 97 del D. Lgs n. 50/2016 il termine da concedere era “non inferiore” a 15 giorni.

Con la sentenza n 4666 del 10 giugno 2026, il Consiglio di Stato interviene fornendo delucidazioni in ordine alla natura di detto termine

Sul punto evidenzia da subito come l’art.110 non qualifichi il termine come perentorio e non preveda sanzioni in caso di sua violazione nè decadenza per la stazione appaltante o esclusione per l’operatore economico.

Tali circostanze, secondo il ragionamento del Consiglio di Stato, inducono dunque per qualificare il termine in questione come senz’altro ordinatorio, nel senso già precisato dalla stessa giurisprudenza amministrativa.

Il richiamo infatti è alla decisione n. 6854/2024 della Settima sezione proprio del Consiglio di Stato, secondo cui, in assenza di una specifica disposizione che espressamente lo preveda come perentorio, il termine va inteso come sollecitatorio od ordinatorio, con la conseguenza che il suo superamento non determina l’illegittimità dell’atto.

Più in particolare – prosegue il ragionamento nella sentenza in commento – il termine dell’art. 110 si configura come “acceleratorio”, in quanto finalizzato a superare la parvenza di anomalia nel minor tempo possibile: “esso deve essere rispettato dalla stazione appaltante quando formula, per la prima volta, la richiesta di “spiegazioni”, avendo essa ampia discrezionalità nel fissarne la durata nei confronti dell’operatore economico, senza tuttavia poter superare quella massima di legge.”

A supporto di tale ricostruzione viene richiamato anche il passaggio della Relazione al Codice nella versione 2023 secondo cui detto termine “deve comunque essere congruo e ragionevole in relazione alla complessità delle spiegazioni richieste e delle altre esigenze che potranno venire in rilievo nel caso specifico” ma “fermo il rispetto del termine massimo previsto dalla legge” in modo da tutelare la celerità della proceduta, laddove il d.lgs. n. 50 del 2016 mirava piuttosto a tutelare le esigenze del “concorrente” fissando il termine minimo cui la stazione appaltante si sarebbe dovuta attenere.

Proprio perchè ordinatorio pertanto – sottolinea il Consiglio di Stato – il termine in questione è da ritenersi prorogabile su richiesta dell’operatore economico e la richiesta di proroga è discrezionalmente valutabile dalla stazione appaltante, che vanta un potere “che rimane nella disponibilità dell’amministrazione, strumentale a contemperare l’interesse a un’aggiudicazione tempestiva con quello di assicurare una valutazione approfondita e sostanzialmente corretta delle offerte, senza che ciò valga a configurare un diritto dell’operatore economico a dilazioni o a un’estensione del termine massimo”.

In conclusione, dunque, nel confermare la sentenza di primo grado e la natura ordinatoria del termine di cui all’art. 100, il Consiglio di Stato pone enfasi sulla natura collaborativa dell’istituto, rilevando che il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta “non ha come fine immediato l’esclusione dell’offerta sospettata di anomalia, bensì è volto a verificare se, nel suo complesso, essa risulti attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto. La sua finalità è quindi quella di tutelare l’interesse pubblico, assicurando che il contraente sia effettivamente in grado di eseguire l’appalto alle condizioni richieste. L’esclusione dell’offerta rappresenta solo l’epilogo di tale valutazione complessiva, qualora emerga una manifesta incongruità o inaffidabilità. Proprio in ragione di tale finalità sostanziale – ossia garantire l’aggiudicazione al miglior offerente – il procedimento di verifica dell’anomalia è avulso da rigidi formalismi e si caratterizza per un’impostazione elastica e dialogica, ispirata al principio di leale collaborazione tra la stazione appaltante e l’operatore economico coinvolto, coerente con l’obiettivo di garantire una valutazione completa e approfondita dell’offerta.”.

Leggi la sentenza del Consiglio di Stato n. 4666/2026

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