ANAC: aggiornamenti alle Linee Guida n. 4 sulle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici

Con delibera del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 206 del 1 marzo 2018 sono state aggiornate, con riferimento al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (c.d. decreto correttivo), le Linee Guida n. 4, in relazione alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di  importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, già approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016.

Entreranno in vigore quindici giorni dopo la loro  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Gli aggiornamenti sono stati necessari a seguito delle modifiche introdotte con il cd. decreto correttivo, secondo cui l’ANAC è altresì chiamata ad indicare specifiche modalità di rotazione degli inviti e degli affidamenti e di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza gara, nonché di effettuazione degli inviti in caso di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

Nella Relazione di Analisi di Impatto della Regolamentazione, l’Autorità, quindi, evidenzia come il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 abbia modificato profondamente alcune disposizioni relative agli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e come siano due le questioni generali che risultano essere di notevole impatto operativo per le stazioni appaltanti nella selezione del contraente: le modalità di verifica dei requisiti dell’aggiudicatario nel caso di affidamento diretto e il principio di rotazione.

Spiega la Relazione AIR ““(…) Sulla prima tematica l’art. 36, comma 5, del Codice dei contratti pubblici prevede ora: «Nel caso in cui la stazione appaltante abbia fatto ricorso alle procedure negoziate di cui al comma 2, la verifica dei requisiti avviene sull’aggiudicatario. La stazione appaltante può, comunque, estendere le verifiche agli altri partecipanti. Le stazioni appaltanti devono verificare il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito». Il successivo comma 7 dispone che nelle Linee Guida di ANAC: «sono anche indicate specifiche modalità … di attuazione delle verifiche sull’affidatario scelto senza svolgimento di procedura negoziata». Il fatto che il legislatore abbia scelto di rinviare ad ANAC la disciplina delle verifiche da condurre sull’aggiudicatario in caso di affidamento diretto lascia intendere che lo stesso ritenga opportuna una regolamentazione difforme rispetto a quella, già semplificata, prevista per le procedure negoziate. Si tratta, quindi, di individuare le modalità per semplificare ulteriormente le verifiche da effettuare per gli acquisti di modesto importo con la garanzia del rispetto della legalità degli affidamenti.
L’applicazione del principio di rotazione si appalesa di cruciale rilevanza allorché la stazione appaltante proceda ad individuare gli operatori economici da invitare al procedimento selettivo o in favore dei quali disporre l’affidamento diretto. In merito, occorre considerare che il predetto art. 36, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, come modificato dal d.lgs. n. 56/2017, precisa che la rotazione opera sugli inviti e sugli affidamenti. Si tratta, quindi, di chiarire le modalità applicative di tale importante principio, la cui disciplina è affidata all’ANAC secondo la previsione normativa. (…)””.

Le Linee Guida affrontano, inoltre, la questione relativa alla modalità di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale, evidenziandosi le ulteriori modifiche imposte dal correttivo, tra cui quella relativa al calcolo del valore degli affidamenti, in particolare per quelli relativi alle opere di urbanizzazione a scomputo.

Leggi la Delibera n.206/2018
Leggi la Relazione AIR

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