Con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 sono state pubblicate le Linee guida n.5 che riguardano i criteri per la scelta dei commissari di gara e l’Albo delle commissioni giudicatrici ma già con immediatamente successiva delibera n. 1191 sempre del 16 novembre 2016 è stato segnalato al Governo e al Parlamento come nella predisposizione del documento guida, “l’Autorità ha rilevato alcune criticità della norma di riferimento, l’art. 77, commi 1, 3, 6 e 8 del Codice dei contratti, che potrebbero condurre anche ad un’applicazione distorta dell’istituto”.
Ai sensi dell’art. 77 del Codice degli appalti, infatti, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, compete a una commissione giudicatrice, composta da esperti dotati di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto.
Nella delibera n. 1190/2016 sono specificati i criteri di scelta ma viene precisato che sarà un successivo Regolamento a definire le modalità per la trasmissione della documentazione necessaria per l’iscrizione all’Albo.
Sempre nella suddetta delibera, poi, si chiarisce, che le disposizioni contenute nelle Linee guida n. 5 non si applicano alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli 115-121 del Codice dei contratti.
Quanto alle criticità rilevate nella delibera n.1191/2016 ed oggetto di segnalazione a Governo e Parlamento, ANAC ha riscontrato la necessità di modifiche all’art 77 , commi 1, 3, 6 e 8 del Codice dei contratti, che – nello specifico – hanno ad oggetto: 1. Ambito di applicazione; 2. Soglie di riferimento; 3. Nomina del Presidente; 4. Sorteggio dei commissari da incaricare; 5. Requisiti di moralità.