Anac: pagamento del subcontraente ammesso anche senza Sal

Con il comunicato del 25 novembre 2020, depositato lo scorso 4 dicembre,  il Presidente dell’ANAC ha dato indicazioni in ordine alla corretta applicazione dell’art. 105, comma 13, lettera a) del Codice degli Appalti con riguardo al pagamento diretto al subappaltatore che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa.

Nel provvedimento si legge che l’intervento si è reso opportuno a seguito delle diverse segnalazioni ricevute dall’Autorità di criticità rilevate nell’applicazione del dettato normativo sopra richiamato, “che rischiano di pregiudicare il rapido soddisfacimento dei crediti del subappaltatore, minando la stabilità finanziaria delle imprese.”

Fermo, infatti, che la norma si prefigge lo scopo di agevolare la partecipazione alle gare delle micro e piccole imprese e il soddisfacimento dei crediti dalle stesse maturati, ponendole al riparo dal rischio dell’inadempimento o del ritardo nell’adempimento da parte dell’appaltatore, sottolinea l’ANAC come dalle segnalazioni ricevute sia, tuttavia, emerso che la disciplina, “se da un lato sottrae le micro e piccole imprese dal rischio di insolvenza dell’appaltatore, dall’altro le espone ai ritardi della stazione appaltante nell’emissione dei SAL e nell’esecuzione dei pagamenti, compromettendo, di fatto, l’efficacia del meccanismo di tutela approntato dal legislatore.”.

Da tali considerazioni, dunque, sono derivate le indicazioni contenute nel provvedimento e che prendono le mosse dalla constatazione per cui l’art. 105 prevede l’obbligo, a carico delle stazioni appaltanti, di provvedere al pagamento diretto nei confronti del subappaltatore, cottimista, fornitore o prestatore di servizi che rivesta la qualifica di micro o piccola impresa, ma a tale obbligo vincolante per le stazioni appaltanti si contrappone un semplice diritto potestativo delle piccole e medie imprese, che, dunque, possono liberamente rinunciare al beneficio, previsto nel loro esclusivo interesse.

ANAC, pertanto, “ritiene che i subappaltatori o subcontraenti che rivestano la qualifica di micro e piccole imprese abbiano la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante, a condizione che detta rinuncia, per esigenze di certezza del diritto, sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante. A tal fine, si ritiene che la rinuncia potrebbe essere espressa nell’ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto.
Nel caso di inadempimento dell’appaltatore agli obblighi assunti nei confronti del subappaltatore o subcontraente, resta in ogni caso salva l’applicazione della previsione generale contenuta nel citato articolo 105, comma 13, lettera c) del codice dei contratti pubblici, con conseguente ripristino del pagamento diretto a cura della stazione appaltante.”

L’Autorità, inoltre, ha ritenuto utile precisare come sia “facoltà delle parti prevedere, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto, che l’appaltatore proceda al pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore/fornitore dietro presentazione di fattura, anche a prescindere dall’adozione del SAL da parte della stazione appaltante.”.

Ed invero l’autonomia del contratto di appalto rispetto ai contratti derivati e la natura privatistica del rapporto intercorrente tra l’appaltatore e il subappaltatore o fornitore, giustifica per l’Autorità una simile conclusione, fermo che in ogni caso, “la stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore soltanto all’esito del completamento dell’iter procedurale di verifica dell’avanzamento dei lavori oggetto dell’appalto, in ottemperanza a quanto stabilito dall’articolo 113-bis, del codice dei contratti pubblici.”.

Leggi il Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020

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