Ancora conferme sulla natura della polizza fideiussoria e sulle eccezioni opponibili

Con la pubblicazione del 20 gennaio 2022 della sentenza n. 29/2022, il Tribunale di Nuoro è nuovamente intervenuto a chiarimento della natura giuridica della polizza fideiussoria e di quali eventuali eccezioni sia possibile opporre alla stazione appaltante che abbia incamerato la cauzione definitiva.

La decisione è stata resa in un giudizio in cui il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, assistito dall’avvocato Arcangelo Guzzo, era stato convenuto, sostenendosi da parte dell’impresa attrice, l’illegittimità dell’escussione di una polizza fideiussoria e, anzi, chiedendosi la risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento della stazione appaltante e la conseguente condanna al risarcimento dei danni.

Le difese dell’Ente pubblico, viceversa, giustificavano l’incameramento a fronte dell’acclarato inadempimento non già della stazione appaltante ma dell’impresa appaltatrice, cosicchè, formulata domanda riconvenzionale di accertamento della legittimità della delibera di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento dei danni, si chiedeva altresì di accogliere la domanda di accertamento della legittimità dell’escussione della polizza fideiussoria.

Vertendosi pacificamente in materia di contratto di appalto di lavori pubblici, infatti, il Consorzio di Bonifica evidenziava come dovesse necessariamente trovare applicazione la disciplina dettata all’art. 113 del D.lgs. n. 163 del 2006 (all’epoca dei fatti vigente), in forza del quale il garante aveva un obbligo
incondizionato di pagare a prima richiesta, senza la necessità di alcuna adesione da parte del soggetto garantito e senza la possibilità della benché minima eccezione o riserva.

Esperita CTU dimostrativa dell’infondatezza delle prospettazioni dell’impresa appaltatrice e, specularmente, la bontà degli assunti e della condotta del Consorzio di Bonifica, il Tribunale di Nuoro ha così deciso sul punto specifico dell’escussione della polizza fideiussoria da parte della stazione appaltante:

“(…) la Polizza fideiussoria rilasciata nell’ambito di un appalto pubblico riveste la natura di contratto autonomo di garanzia, con la conseguenza che il garante assume un obbligo incondizionato di pagare a prima richiesta, senza la necessità di alcuna adesione da parte del soggetto garantito e senza la possibilità di esperire alcuna eccezione o riserva nei confronti del beneficiario.

Il garante non può pertanto opporre alcuna eccezione riguardante il rapporto obbligatorio principale, salva l’esperibilità dell’exceptio doli generalis seu praesentis, che l’ordinamento riconosce in suo favore nell’ipotesi in cui la richiesta di escussione si configuri come abusiva o fraudolenta.

L’opponibilità di tale eccezione presuppone però che il comportamento del beneficiario si configuri, oltre che doloso o fraudolento, anche manifestamente abusivo, necessitando di una prova certa e incontestata di una condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede contrattuale”.

Sulla base di tali motivazioni, pertanto, tutte le domande del Consorzio di Bonifica hanno avuto accoglimento, con pieno riconoscimento anche delle spese di lite.

Leggi la sentenza del Tribunale di Nuoro n. 29/2022

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