La richiesta di pagamento di corrispettivi professionali, avanzata nei confronti di un Consorzio di Bonifica poi soppresso e messo in liquidazione, è stata l’occasione per il Consiglio di Stato (sentenza n. 3053 del 10 ottobre 2023) di chiarire ulteriormente i rapporti tra Regione e Consorzi di Bonifica, sulla premessa della corretta qualificazione giuridica della natura dei Consorzi stessi.
In particolar modo si è discusso su quale responsabilità possa riconoscersi alla Regione a fronte delle obbligazioni a suo tempo sorte in capo al Consorzio.
La sentenza di I grado aveva infatti dichiarato inammissibile la domanda del professionista svolta nei confronti della Regione poichè, si legge nella decisione, l’Ente “sebbene sia organo deputato alla vigilanza sui consorzi, non assume per ciò solo la qualità di obbligato”.
Il professionista appellante, viceversa, impugnando la sentenza di I grado, aveva sostenuto che “dalla lettura sistematica della normativa in materia dovrebbe concludersi che i Consorzi di Bonifica sono Enti pubblici economici svolgenti, da un lato, funzioni proprie in tema di bonifica, dall’altro quelle di concessionari delle Regioni in ordine alle attività e tutela del patrimonio idrico; in particolare la Regione non solo eserciterebbe attraverso il Consorzio di bonifica funzioni in tema di sviluppo, controllo e vigilanza di bonifica integrale (di cui al r.d. n. 215 del 1933), ma altresì svolgerebbe le funzioni di tutela di cui al d.lgs. n. 112 del 1998, nonchè quelle di vigilanza (per la bonifica) e direzione per la tutela del patrimonio idrico (quali funzioni regionali delegate).
Ne discenderebbe l’evidente “connessione” tra la Regione e i Consorzi di bonifica e il rapporto di stretta vigilanza che la Regione deve esercitare nella gestione dei Consorzi, suscettibile di proporre anche la messa in liquidazione.”.
Sul punto il Consiglio di Stato ha compiuto un’ampia disamina a motivazione del rigetto dell’appello del professionista, specificando come il mancato accoglimento del gravame debba riconnettersi alle seguenti circostanze:
- “I Consorzi di bonifica, pur essendo definiti espressamente dalla legge “persone giuridiche pubbliche” (…) non vengono considerati come rientranti nella nozione di pubblica amministrazione, bensì, più precisamente, vengono identificati come enti pubblici economici sui generis, la cui azione è informata ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sussidarietà, configurandosi altresì come espressione di autonomia di interessi settoriali localizzati e che possono definirsi come “persone giuridiche pubbliche a carattere associativo che si amministrano per mezzo di propri organi i cui componenti sono scelti dai consorziati” (…);
- In giurisprudenza costantemente si riconosce che nell’ordinamento regionale essi esercitano prevalentemente servizi pubblici delegati ed attività di tipo economico non dissimili da un imprenditore privato; in particolare la natura di impresa dei consorzi di bonifica (ex multis, Cass. Sez. un., 20 gennaio 2017, n. 1547) vien fatta discendere dal fatto che “Le finalità istituzionali dei consorzi vengono perseguite mediante risorse di provenienza “privata”, ovvero, direttamente dai consorziati, in quanto tali enti, per lo svolgimento delle proprie finalità istituzionali, utilizzano i contributi di bonifica richiesti ai privati proprietari di immobili ricompresi nell’ambito del comprensorio che traggono beneficio dall’attività consortile e che, appunto, assumono la qualifica di “consorziati” (…);
- Nè la destinazione dei contributi alla realizzazione delle opere di bonifica e il mezzo contrattuale dell’appalto pubblico, eventualmente adoperato per il raggiungimento di detto fine, appaiono elementi sufficienti a determinare il carattere di diretta pertinenza di una pubblica amministrazione del fondi “maneggiati” dai soggetti responsabili dei consorzi, con conseguente insussistenza dell’obbligo di rendicontazione;
- Secondo un costante orientamento della Corte costituzionale (…) la natura di enti pubblici economici dei Consorzi di bonifica rappresenta un inviolabile principio fondamentale della materia, cosi come la specificazione che si tratta di enti a struttura associativa, in tal modo determinando il limite che ne impedisce l’inclusione nel novero delle pubbliche amministrazioni. (…)”.
In aggiunta alle su esposte considerazioni, poi, il Consiglio di Stato ha anche confermato il principio richiamato nella sentenza di I grado e già espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui, “(…) avuto riguardo alla gestione liquidatoria del Consorzio, anche l’eventuale attribuzione della copertura finanziaria “a carico della Regione” non è sufficiente a far ritenere che sia stato disposto l’accollo in capo alla stessa della massa intera delle passività accertate, con conseguente assunzione da parte della Regione dell’obbligazione di farvi integralmente fronte. (…)”.
Ferme tutte le argomentazioni appena richiamate, dunque, l’articolato ragionamento dei Giudici di Palazzo Spada si è concluso statuendo l’estraneità della Regione a qualsivoglia rapporto sostanziale con il professionista creditore del Consorzio di Bonifica.
Leggi la sentenza del Consiglio di Stato n. 3053 del 10 ottobre 2023