Il 1 gennaio 2024 sono entrate in vigore le disposizioni del Codice degli appalti relative alla digitalizzazione.
Per quel che riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari delle stazioni appaltanti ANAC, con Delibera n.585 del 19 dicembre 2023, ha provveduto ad adeguare le relative Linee Guida, per come predisposte nella Determinazione n. 4/2011 e sue successive modificazioni.
In tal modo sono stati aggiornati i riferimenti normativi e fornite indicazioni che tengano conto delle nuove disposizione in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, anche meglio esplicitando orientamenti già espressi in materia dall’Autorità.
In particolare si è chiarito come, nel caso di affidamenti tra amministrazioni pubbliche (usualmente al di fuori del campo di applicazione della normativa sulla tracciabilità), qualora i movimenti di denaro si verifichino fuori dal perimetro pubblico questi devono essere assoggettati a tracciabilità.
E’ il caso, per esempio, delle fattispecie in cui vengano disposti subappalti o subaffidamenti in favore di soggetti privati.
Analogamente – si è precisato – nel caso di prestazioni svolte in regime di amministrazione diretta, poichè in tali ipotesi se fossero effettuati acquisti di materiali o beni oppure fossero previsti affitti o noli, i pagamenti disposti in favore di terzi dovranno essere assoggettati a tracciabilità, con necessità, quindi, di acquisire il Cig.
Con riferimento ai servizi sociali, poi, le indicazioni delle vecchie Linee Guida sono state aggiornate al nuovo quadro normativo di riferimento, chiarendosi che il regime semplificato di acquisizione del Cig fa salva l’applicazione degli obblighi relativi all’utilizzo di conti correnti dedicati e di strumenti di pagamento tracciabili.
E’ stata inoltre precisata la modalità di applicazione della normativa in materia di tracciabilità nel caso di contributi erogati agli enti del terzo settore.
Infine è stato significativamente evidenziato quali siano le modalità di applicazione della normativa sulle concessioni demaniali, chiarendosi che nelle ipotesi in cui vi sia una prevalenza della componente servizi (e quindi l’oggetto della concessione sia qualificabile come concessione di servizi e non di beni, a prescindere della terminologia utilizzata) deve considerarsi come opportuna l’applicazione della normativa sulla tracciabilità.
Leggi le Linee Guida aggiornate alla Delibera ANAC n.585 del 19 dicembre 2023