Il 26 maggio 2019 entrerà in vigore la c.d. Legge Europea 2018 (L. n.37/2019) recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018”.
Il provvedimento interviene nell’ambito di diversi settori per rimediare a quanto emerso a seguito di procedure di infrazione in corso per contrasto tra diritto italiano e diritto europeo oppure vi sia l’alta probabilità di subire procedure di questo tipo.
Tra i provvedimenti più importanti occorre segnalare l’introduzione del nuovo art. 113-bis del Codice Appalti, dovuta alla necessità di porre rimedio ad una serie di procedure di infrazione avviate da Bruxelles contro l’Italia per il mancato o il non completo rispetto della normativa comunitaria in materia di tempi di pagamento e appalti.
Ed invero secondo la Commissione europea la disciplina del Codice degli Appalti nella sua originaria formulazione consentiva alle stazioni appaltanti pubbliche italiane di non rispettare quanto previsto dalla Direttiva 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti, che impone alle autorità pubbliche di eseguire i pagamenti non oltre 30 giorni o, in casi singolarmente motivati, 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura o, se del caso, al termine della procedura di verifica della corretta prestazione dei servizi.
Secondo la Commissione, infatti, il vecchio articolo 113-bis del d.lgs. n. 50/2016 consentiva il pagamento entro 30 giorni dal certificato di pagamento, a sua volta intervenuto, però, entro 30 giorni dal collaudo.
Ed invero gli adempimenti previsti tra collaudo ed emissione del certificato di pagamento – di competenza, rispettivamente, del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento – non sono necessariamente contemporanei (l’art. 113-bis rinviava all’art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, del d.lgs n. 231/2002).
Da qui l’instaurazione di una procedura di infrazione a cui, con la Legge Europea 2018, si è inteso rimediare introducendo nel Codice degli Appalti un nuovo art. 113-bis, che ora dispone il pagamento da parte della P.A. entro 30 giorni, decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, con la possibilità, solo in casi eccezionali giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche, che il contratto preveda un diverso termine comunque non superiore ai 60 giorni.
A completamento della modifica è stato, inoltre, previsto, l’inserimento obbligatorio di apposite penali contrattuali per il caso di ritardo dell’appaltatore nell’esecuzione del contratto di appalto, fino ad un 10 per cento del valore netto dell’appalto.
Questo il nuovo testo dell’art. 113-bis (Termini di pagamento. Clausole penali)
“”1. I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.
2. All’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento e’ effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
3. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
4. I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale».””.
Leggi la L.n. 57/2019 – Legge Europea 2018
Leggi il Dossier Ufficiale della Commissione Europea